7 Dicembre 2023
Rimborsi spettanti agli eredi: la soluzione a due quesiti
Gli eredi che hanno difficoltà a riscuotere assegni di rimborso intestati al de cuius, per alcuni motivi, possono risolvere semplicemente comunicando all’Agenzia delle entrate il proprio Iban. La presenza di questa informazione nell’area riservata, infatti, consente l’accredito diretto delle somme spettanti. È la soluzione offerta dall’Agenzia con due faq, le risposte alle domande più frequenti, pubblicate oggi in tema di rimborsi.
Il primo caso riguarda l’errata apposizione della firma “per la girata” sul frontespizio del titolo di credito anziché sul retro, cosa che, di fatto, rende l’assegno non incassabile. In tale ipotesi, il consiglio è comunicare all’Agenzia delle entrate il codice Iban di un conto corrente bancario o postale, per consentire così l’accredito diretto, senza quindi emissione di un nuovo assegno. Questo, in particolare, per accelerare i tempi di erogazione del rimborso. L’ufficio, infatti, per emettere nuovamente il titolo, deve attendere lo scadere del termine di esigibilità, pari a sessanta giorni dalla data di prima emissione.
Qualora, però, l’assegno si riferisca a un secondo tentativo di pagamento, non andato a buon fine, il beneficiario dovrà inviare una specifica richiesta di ulteriore erogazione del rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia.
Il secondo quesito riguarda la mancata ricezione di un assegno di rimborso da parte di uno degli eredi. Anche in questo caso l’Iban potrebbe fare la differenza. Difatti, se il codice Iban dello stesso erede è stato indicato nella sua area riservata del sito dell’Agenzia, la quota di rimborso spettante potrebbe essere stata direttamente accreditata sul conto corrente bancario o postale comunicato, quindi senza necessità dell’emissione di un assegno. Il mancato rilascio dell’assegno a uno degli eredi potrebbe avere anche un’altra spiegazione, aggiunge l’Agenzia: se ci fossero somme a carico del contribuente iscritte a ruolo, infatti, potrebbe essere scattata la procedura per la compensazione volontaria (articolo 28-ter del Dpr n. 602/1973). Procedura che si attiva con un invito al beneficiario del rimborso ad aderire alla compensazione volontaria per un importo corrispondente ai ruoli esistenti, notificato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In sostanza, per capire cosa sia successo, l’Agenzia consiglia di collegarsi all’area riservata e consultare il “Nuovo Cassetto fiscale”, dove il contribuente può trovare in chiaro lo stato di lavorazione di tutti i rimborsi fiscali a proprio favore.

Ultimi articoli
Attualità 20 Ottobre 2025
Mef, consultazione pubblica sull’economia sociale
Fino al 12 novembre gli interessati avranno tempo per inviare osservazioni e commenti che verranno vagliati dal ministero dell’Economia e delle Finanze È aperta una consultazione pubblica sul Piano nazionale per l’economia sociale del ministero dell’Economia e delle Finanze, realizzato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2023 (C/2023/1344).
Normativa e prassi 20 Ottobre 2025
Da Murisengo a Murisengo Monferrato stesso codice amministrativo nazionale
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 20 Ottobre 2025
Attuazione della Global Minimum Tax, il modello di Comunicazione rilevante
In un decreto lo schema da utilizzare e le informazioni di dettaglio.
Normativa e prassi 17 Ottobre 2025
Versamenti F24, F24 Ep ed F24 Accise: c’è chi arriva e chi invece parte
L’Agenzia delle entrate con quattro diverse risoluzioni pubblicate oggi dà spazio a un nutrito gruppo di nuovi codici tributo e mette a riposo due causali contributo Gli identificativi della risoluzione n.