23 Novembre 2023
Iva piena ai servizi “dinamici” dell’albergo nautico diffuso
Le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle unità da diporto dell’albergo nautico diffuso, consistenti nell’utilizzo delle stesse imbarcazioni per brevi navigazioni da diporto e/o piccole escursioni limitrofe, senza l’ausilio di equipaggio da parte dall’armatore/gestore della struttura” scontano l’Iva ordinaria del 22 per cento.
Riguardo questa tipologia di servizi, osserva l’Agenzia nella risposta n. 466 del 23 novembre 2023, già in passato, con la risoluzione n. 88/2002 richiamata anche nella risposta n. 360/2021, ha avuto l’occasione di precisare che possono beneficiare dell’Iva agevolata al 10% solo le prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva, con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità.
In tale espressione è, quindi, compresa non soltanto la prestazione di alloggio, ma anche le operazioni a essa strettamente ”accessorie”, quali quelle di pulizia, di assistenza all’ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e sicurezza e di addebito dei consumi.
Ne restano invece esclusi i servizi sulle imbarcazioni (ad esempio, alaggio e varo) offerti nell’ambito dello stazionamento in porto, che implicano lo spostamento dell’imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa, come pure quelli di stazionamento a terra dell’imbarcazione. D’altra parte, si tratta di una facoltà, ossia di servizi reso dietro esplicita richiesta del cliente e come tali non possono ritenersi una ”necessaria” integrazione della prestazione di albergo nautico diffuso.
L’Agenzia, inoltre, sottolinea che ove l’obbligo assunto dalle parti riguardi l’esecuzione di un unico servizio articolato, comprensivo dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il soggiorno e l’alloggio appaiano meramente strumentali, non può essere ravvisata l’esistenza di una prestazione di alloggio vera e propria: in tal caso il prestatore si impegna a eseguire un’obbligazione di natura complessa, a fronte di un corrispettivo globale e unitario, come tale soggetta all’aliquota ordinaria Iva del 22% (cfr risposta n. 225/2019 e risoluzione n. 8/2021).
Nella risposta odierna, in ogni caso, l’Agenzia conferma alla società istante che dalla lettura delle norme, sia quella fiscale (n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva) che quella di normativa generale (articolo 6, legge n. 217/1983), si capisce che la qualificazione di “struttura ricettiva” – le cui prestazioni “statiche” godono dell’Iva agevolata – dipende dalle Regioni.
Pertanto, esamina la legge del 2021 della Regione di riferimento dell’istante, la quale ricomprende l’“albergo nautico diffuso” tra le “strutture ricettive extra-alberghiere”, e, in particolare, la deliberazione del 2022 della giunta regionale (contenente le direttive di attuazione dell’albergo nautico diffuso) dove è precisato, tra l’altro, che ”si tratta di una novità assoluta in campo nazionale in quanto la fattispecie in argomento permette al turista di coniugare il soggiorno in unità da diporto, …, con l’ulteriore possibilità di utilizzare lo stesso mezzo per brevi navigazioni da diporto, … per brevi escursioni limitrofe, senza l’ausilio di equipaggio fornito dall’armatore/gestore della struttura. Dunque, si tratta di una struttura ricettiva extralberghiera del tutto peculiare in quanto consente il contestuale utilizzo della unità da diporto, sia in modo statico che dinamico….”.
Fatto ciò, l’Agenzia conferma di ritenere l”’albergo nautico diffuso” una struttura ricettiva a cui è astrattamente applicabile il n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva (Dpr n. 633/1972), che riconosce l’applicazione dell’aliquota del 10% alle prestazioni ”rese ai clienti alloggiati” nelle strutture ricettive indicate all’articolo 6 della legge n. 217/1983.
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