20 Ottobre 2023
Iva: dichiarazione e fatturazione, come regolarizzare le omissioni
Con la risposta n. 450 del 20 ottobre 2023, l’Agenzia delle entrate coglie l’occasione per fare il punto e fornire dettagliati chiarimenti per porre rimedio a comportamenti omissivi, riguardo alla mancata presentazione della dichiarazione Iva e alla mancata fatturazione, compiuti da una società che cura in Italia servizi relativi alle aste immobiliari. In particolare, il documento di prassi spiega come e quando avvalersi del ravvedimento operoso, precisando che tale istituto non ammette il cumulo giuridico e che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa.
A chiedere delucidazione è una società, domiciliata e registrata ai fini Iva in Italia dallo scorso aprile mediante nomina di rappresentante fiscale, che dal 2016 cura nel nostro Paese aste immobiliari, fornendo servizi relativi all’organizzazione delle relative vendite. In base alla disciplina Iva, l’istante avrebbe dovuto addebitare l’imposta sul valore aggiunto italiana per i servizi relativi agli immobili situati in Italia resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti nello Stato. Tuttavia, la società riferisce che, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, dal 2016 e fino dalla sua registrazione ai fini Iva, non ha dichiarato le suddette prestazioni. Ora vorrebbe sanare la situazione pagando l’imposta dovuta più gli interessi e applicando le sanzioni ridotte previste da ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).
In sostanza le violazioni da regolarizzare sono:
- mancata fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili
- omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
- mancata tenuta delle scritture contabili ai fini Iva.
L’istante pone all’Agenzia quesiti specifici sulle modalità di pagamento dell’imposta e delle sanzioni sia per le forniture “B2C” che “B2B”, tenendo conto, tra l’altro, che i prezzi pattuiti non comprendevano l’addebito Iva.
L’Agenzia delle entrate risolve, puntuale, quesito dopo quesito e detta le istruzioni per sanare la posizione seguendo l’ordine scelto dal contribuente.
Importo Iva da versare
L’Agenzia ricorda che fondamentale, per il funzionamento del sistema Iva, è il meccanismo della “rivalsa”, l’istituto che consente di addebitare l’imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo fino al consumatore finale, il quale rimane, in ultimo, inciso dalla stessa.
Detto ciò, la risposta, richiamando le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia europea, precisa che il prezzo concordato o incassato, per il servizio reso, inizialmente non fatturato, va considerato, in via generale, comprensivo dell’imposta se il cessionario/committente non può beneficiare della relativa detrazione (ad esempio perché consumatore finale o non residente), e al netto dell’Iva se il cessionario/committente può applicare la detrazione, in generale quando il cessionario/committente è un soggetto passivo d’imposta.
Riguardo alla domanda posta con l’interpello, l’Agenzia precisa che non può fornire ulteriori indicazioni non avendo ricevuto dalla società informazioni specifiche sulla tipologia dei clienti destinatari dei servizi che l’istante vuole ora fatturare in sede di ravvedimento.
Violazioni obblighi di contabilità
Il documento ricapitola le sanzioni previste per la violazione degli obblighi contabili, confermando la previsione di un’unica penalità per le scritture/documenti che non sono tenuti e poi conservati nel rispetto della legge. Il discorso cambia, però, per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi d’imposta. Questo sia perché non è possibile avvalersi del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso, sia perché le violazioni si configurano di anno in anno.
Per rimettersi in regola anche ai fini della contabilità la società dovrà, quindi, istituire i libri e i registri necessari ed emettere le fatture per le operazioni effettuate, con contestuale versamento della sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, ridotta ai sensi del ravvedimento per ciascun periodo d’imposta sanato e non una sola volta per tutte le violazioni compiute.
Dichiarazione di inizio o variazione attività
Con richiamo alle norme di riferimento, l’Agenzia specifica che, per quanto riguarda la tardiva dichiarazione di inizio o variazione attività, seppur spontanea, la violazione è sempre sanzionabile, in base all’articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 471/1997, e può essere ridotta a un quinto del minimo se la dichiarazione è presentata entro trenta giorni dall’invito dell’ufficio a regolarizzare. Per evitare tale esito è tuttavia possibile avvalersi del ravvedimento operoso (cfr risposta n. 86/2020).
Omessi versamenti e omessa dichiarazione Iva
Si tratta di adempimenti che costituiscono i cardini del sistema fiscale. Per rimettere tutte le carte in regola con il Fisco il contribuente, per ogni periodo d’imposta, deve:
- emettere le fatture mancanti. La data di emissione da riportare sul documento sarà quella di emissione mentre quella dell’operazione corrisponde al giorno dell’incasso del corrispettivo per il servizio reso
- comunicare i dati delle liquidazioni periodiche non effettuate salvo che la regolarizzazione non avvenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva o successivamente alla sua presentazione
- presentare la relativa dichiarazione Iva (da considerarsi comunque formalmente omessa, se successiva al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione) e versare l’imposta eventualmente dovuta oltre agli interessi.
Inoltre dovranno essere versate le sanzioni previste per
- omessa fatturazione (e registrazione)
- omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
- omesso versamento dell’Iva dovuta
- omessa presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia conferma che per le prime tre violazioni è applicabile il ravvedimento operoso, ma specifica che, tuttavia, per l’omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 solo nell’ipotesi in cui tale versamento sia stato effettuato entro il termine stabilito dagli articoli 8, commi 1 e 6, nonché 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998 (entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione).
Superato tale termine, quindi, anche se l’imposta è stata pagata, deve essere applicata la sanzione proporzionale prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997.
Nell’ambito dei suddetti limiti, dunque, la sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997 può ritenersi assorbita da quella del precedente articolo 5.
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