Normativa e prassi

20 Ottobre 2023

Società non stabilita, né identificata, rimborso Iva su portale elettronico

La società svedese senza stabile organizzazione in Italia, che non ha provveduto all’identificazione diretta, la quale, in seguito ad alcune operazioni rilevanti ai fini Iva, riguardanti merce localizzata in Italia al momento dell’acquisto e concluse con operatori Ue identificati, si trova un credito Iva, può chiederne il rimborso tramite la procedura del “portale elettronico”. Questo se ricorrono le condizioni individuate dell’articolo 38-bis2 del Dpr Iva.

Tale disposizione, infatti, osserva l’Agenzia nella risposta n. 449 del 20 ottobre 2023, disciplina il rimborso ai “soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza” “dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19bis1 e 19bis2”, “secondo le modalità d’applicazione previste dalla direttiva 2008/9/CE”, ovvero mediante il “portale elettronico”.
Secondo quanto disposto dal comma 1, secondo periodo, dell’articolo 38-bis2, “il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradio diffusione ed elettronici rese ai sensi dell’articolo 74septies. […]”. Tali soggetti “non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell’imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente”.

Come chiarito sul sito dell’Agenzia, alla pagina “Imprese – Richiesta di rimborso da soggetti Ue per l’Iva versata in Italia – Che cos’è”, il rimborso tramite il “portale elettronico” può essere richiesto con cadenza trimestrale o annuale. In particolare, la domanda di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo. Quella annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno. Se il contribuente vanta un credito Iva per un periodo inferiore a tre mesi, potrà richiedere il rimborso del credito utilizzando la richiesta annuale. Per esempio, il contribuente in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio (ma non di marzo) non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto con la richiesta annuale.

Sulla richiesta di chiarimenti relativi alla necessità di identificazione in Italia –  al fine di regolarizzare la propria posizione in ordine alle operazioni effettuate – avanzata dalla stessa società, l’Agenzia ricorre, come di consueto, alla propria prassi chiarificatrice. È la volta della risoluzione n. 28/2012, con la quale ha specificato, che quando le operazioni domestiche intercorrono tra soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia, né qui in possesso di una stabile organizzazione, il cedente deve emettere fattura con Iva utilizzando la partita Iva italiana, acquisita mediante identificazione diretta (se stabilito ai fini Iva in un Paese Ue o in un paese terzo che abbia stipulato accordi di reciproca assistenza amministrativa ai fini Iva, ex articolo 35-ter del decreto Iva) ovvero attraverso un rappresentante fiscale (ex articolo 17, comma 2, stesso decreto).

Nel caso concreto, nel presupposto che la merce fosse effettivamente già localizzata in Italia al momento dell’acquisto, e che l’istante non avesse, né abbia allo stato attuale, una stabile organizzazione in Italia compete ai “due fornitori – Ue – anch’essi senza alcuna stabile organizzazione in Italia ma ivi identificati a fini Iva …” il compito di assolvere in modo ordinario, tramite la propria posizione Iva italiana, gli obblighi di rivalsa e di versamento dell’imposta. Quindi, l’istante non ha nessun obbligo di identificazione.

Società non stabilita, né identificata, rimborso Iva su portale elettronico

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