9 Ottobre 2023
Il Bollo una tantum sugli appalti vale per tutte le fasi della stipula
Sui contratti d’appalto, le cui procedure sono iniziate dal 1° luglio 2023, è dovuto solo il Bollo una tantum e null’altro. In pratica, l’unica imposta, regolamentata dall’ultimo Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 36/2023), sostituisce tutti quelli richiesti in precedenza per l’espletamento di altre formalità connesse alla stipula, come la registrazione. Lo conferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 446 del 9 ottobre 2023.
In particolare, l’istante chiede di conoscere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l’imposta di bollo finora richiesta per l’espletamento della formalità di registrazione, in aggiunta a quella prevista dalla tabella di cui all’Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti, a cui rimanda il comma 10, dell’articolo 18, del richiamato decreto legislativo. La domanda, precisa il contribuente, consapevole dei tempi di entrata in vigore della norma in argomento, non è riferita a un caso specifico, ma finalizzata a seguire una linea di condotta corretta in vista di futuri contratti d’appalto.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ripercorso le disposizioni normative di riferimento, sottolinea quanto si legge nella relazione illustrativa al Dlgs, la quale tra l’altro, con riferimento all’Allegato 1.4, precisa che “le disposizioni […] semplificano le modalità di calcolo dell’imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Inoltre, … che il pagamento dell’imposta come determinata sulla base della Tabella contenuta nel presente allegato, cui l’appaltatore ai sensi dell’articolo 18, comma 10, del codice deve provvedere al momento della stipula del contratto, tiene luogo dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”.
A supporto della norma, ricorda l’Amministrazione, è poi arrivata la prassi. Nel caso specifico, la circolare n. 22/E dello scorso 28 luglio, la quale ha specificato che le nuove disposizioni trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023 e che “per effetto delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici […] il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura […]in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. n. 642 del 1972 […].Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario” (vedi “Nuovo codice dei contratti pubblici: i chiarimenti sull’imposta di bollo”).
Le istruzioni operative, invece, sono state dettate con un provvedimento direttoriale del 28 giugno, il quale ha stabilito che il nuovo Bollo una tantum va versato, per adesso, “con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)”. Ulteriori modalità di versamento, come attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), potranno infatti essere definite con successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate (vedi “Bollo telematico sugli appalti, le modalità in vigore da luglio”).
Quindi, con la contestuale risoluzione n. 37/2023, l’Amministrazione ha istituito gli appositi codici tributo (vedi “Imposta di bollo dell’appaltatore, i codici tributo per andare in cassa”)
Nella circolare 22/E, inoltre, l’Agenzia ha precisato che nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica (articolo 3-bis, Dlgs n. 463/1997), l’imposta di bollo va versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici. Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.
Pertanto, in relazione alla fase di registrazione, l’Agenzia conferma che non è dovuta alcuna ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei contratti, richiamato dall’articolo 18, comma 10.
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