Normativa e prassi

15 Settembre 2023

Remunerazione aggiuntiva farmacie, anche “a regime” è esclusa dall’Iva

La remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci del Ssn, riconosciuta alle farmacie in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022 e portata a regime dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 532, legge n. 197/2022), non è soggetta a Iva. Ad affermarlo l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 2 del 15 settembre 2023 a un’istanza di consulenza giuridica richiesta da un’associazione per conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini Iva delle somme riconosciute alle farmacie a partire dal 1° marzo 2023.

L’associazione istante ricorda che il citato articolo 1, comma 532, della legge, n. 197/2022, anche sulla base della sperimentazione prevista dal decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021) prevede, a partire dal 1° marzo 2023, il riconoscimento a regime di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, finalizzata a “salvaguardare la rete di prossimità rappresentata” dalle stesse farmacie.

Introdotta dal Dl n. 41/2021 e attuata dal decreto ministeriale 11 agosto 2021, la remunerazione nasce come forma di sostegno alle imprese, da erogare per gli anni 2021 e 2022 al pari di altri contributi a fondo perduto e quindi da considerare fuori dal campo Iva.

L’associazione ritiene che sia esclusa dal campo di applicazione dell’Iva anche la “remunerazione aggiuntiva” in favore delle farmacie prevista dalla legge di Bilancio 2023, considerati anche i recenti documenti di prassi amministrativa (risposte n. 219/2022 e 227/2022, vedi articoli pubblicati su FiscoOggi “Nessuna tassazione per il surplus erogato alle farmacie contro il Covid” e “Niente Iva, per le integrazioni alle farmacie a ristoro del Covid”).

L’Agenzia ricorda in primo luogo gli stessi interpelli citati dall’istante, che stabiliscono la non rilevanza ai fini Iva della remunerazione relativa al rimborso dei farmaci in regime di Ssn, erogata a favore delle farmacie, secondo quanto originariamente previsto dal Dl n. 41/2021 e attuato dal dm 11 agosto 2021.

Viene richiamato anche il comma 532 della legge di Bilancio 2023, unitamente al decreto attuativo del 30 marzo 2023, che ha portato a regime l’aiuto per “salvaguardare la rete di prossimità rappresentata” da queste ultime. Il sostegno è confermato anche sulla base della sperimentazione iniziale e quindi deve ritenersi in linea con la disposizione decreto “Sostegni”.

L’Agenzia rileva che anche la remunerazione aggiuntiva “a regime” non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del tetto (articolo 1, comma 475, della legge n. 178/2020).

Inoltre la corresponsione delle somme avviene sulla base di alcuni presupposti e non è legata al prezzo dei farmaci né apportano delle modifiche al loro prezzo.

Infine viene segnalato un elemento di novità nella legge di Bilancio 2023 rispetto alla norma originaria e cioè la presenza di un tetto massimo di spesa (articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge n. 662/1996) per cui l’erogazione viene meno in caso di esaurimento delle risorse ed è previsto anche il recupero delle somme eventualmente corrisposte.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la non rilevanza ai fini Iva stabilita con le risposte n. 219/2022 e n. 227/2022 possa senz’altro valere anche per la remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di Bilancio 2023.

Remunerazione aggiuntiva farmacie, anche “a regime” è esclusa dall’Iva

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