15 Settembre 2023
Bonus carburanti II trimestre 2022, è l’ora del trasporto per conto terzi
Gli autotrasportatori di merci per conto terzi, che intendono fruire del credito d’imposta loro concesso dall’ultimo Bilancio, per mitigare gli effetti del caro carburanti in relazione ai costi sostenuti nel secondo trimestre del 2022, possono presentare, a partire dalle ore 15.00 di lunedì 18 settembre e fino alle 23,59 del 6 ottobre, le relative domande esclusivamente tramite l’apposita piattaforma implementata dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
A questo proposito, ricordiamo che il Bilancio 2023 (articolo 1, commi 503 e seguenti, legge n. 197/2022) ha stanziato, per questa misura riconosciuta nel massimo del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre dello scorso anno, 200 milioni di euro, da destinare alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. E che la tempistica e le modalità di presentazione delle istanze sono state fissate da un comunicato del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso 10 agosto (vedi articolo “Credito d’imposta gasolio, da settembre il via alle domande”).
I criteri attuativi dell’agevolazione, invece, hanno trovato posto in un decreto dello stesso ministero dell’8 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre (vedi “In primo piano ancora tax credit autotrasporto”).
Mini info
Destinatarie del beneficio sono le imprese esercenti attività di trasporto, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, le quali utilizzano veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Il riconoscimento del tax credit avviene sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle risorse disponibili.
Il bonus, utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, non deve eccedere l’importo autorizzato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non è soggetto ai limiti fissati dalle leggi nn. 244/2007 e 388/2000 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Segnaliamo, infine sull’argomento, il decreto ministeriale del 26 luglio 2023, che ha recepito le novità derivanti dalla comunicazione della Commissione europea denominata “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, la quale ha innalzato, tra l’altro, fino a 2milioni di euro, il contributo massimo concedibile alla singola impresa e prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale può essere concesso l’aiuto. L’anno interessato è il 2022.
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