11 Agosto 2023
Assegno unico nucleo vedovile, l’Inps indica la via per la maggiorazione
La maggiorazione dell’assegno unico prevista in caso di genitori entrambi lavoratori, dal 1° giugno 2023 è applicabile anche ai nuclei monogenitoriali a causa del decesso di uno dei genitori, evento che deve essere avvenuto, al massimo, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda dell’ulteriore sovvenzione.
L’Inps, con la circolare n. 76 del 10 agosto 2023, fornisce istruzioni pratiche sull’agevolazione introdotta dal Dlgs n. 230/2021, alla luce delle integrazioni apportate dall’articolo 22 del Dl n. 48/2023, che hanno ritoccato l’articolo 4, comma 8, della norma originaria rispetto all’ulteriore somma destinata ai genitori lavoratori.
La rivisitazione della disposizione ha esteso, dal 1° giugno 2023, entro determinati limiti, l’applicazione della maggiorazione del 30% a favore delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, ai nuclei monogenitoriali per il decesso della mamma o del papà. L’integrazione vale per le rate maturate a partire dal 1° giugno 2023 senza il riconoscimento di “somme a titolo di arretrati”.
L’Inps, con la circolare in commento, fa il punto sui requisiti necessari per beneficiare dell’ulteriore contributo e chiarisce che per chiedere l’incremento, al momento di presentazione della domanda da parte del superstite, occorre che:
- l’altro genitore sia deceduto entro il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda
- il genitore non più in vita risultasse al momento del decesso lavoratore o pensionato (circolare n. 23/2022)
- il superstite risulti lavoratore al momento dell’istanza.
Per assicurare la continuità nei pagamenti dell’assegno, in caso di morte di uno dei genitori, sono state messe a punto funzionalità, fa sapere l’ente, in grado di aggiornare in automatico il subentro del superstite nella domanda e, ricorrendone le condizioni, il riconoscimento della maggiorazione del 30 per cento.
Se a suo tempo, la richiesta è stata presentata per nucleo familiare “monogenitoriale”, con motivazione “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire dell’incremento, integrare la domanda con i seguenti dati:
- il codice fiscale del deceduto
- la data del decesso
- la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento della morte.
L’integrazione può essere effettuata soltanto per le domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi, non decadute, respinte o rinunciate a tale data ed è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla morte del genitore.
La circolare specifica, inoltre, che nel caso di morte di entrambi i genitori e di subentro di altro soggetto, la maggiorazione non può essere applicata se quest’ultimo è il tutore del figlio o il figlio stesso maggiorenne visto che l’incremento spetta esclusivamente nelle ipotesi di genitori lavoratori naturali e affidatari.
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