Analisi e commenti

14 Agosto 2023

Focus su delega riforma fiscale – 3 L’Irpef verso l’aliquota unica

L’articolo 5 della delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038-B), licenziato in via definitiva il 4 agosto scorso, contiene una serie di criteri direttivi per la riforma dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, articolati in revisioni riguardanti gli aspetti generali, alle quali seguono le indicazioni di modifica relative alle singole tipologie reddituali. In questa prima parte dell’approfondimento dedicato alla materia, ci occupiamo dei principi della nuova Irpef, nonché dei redditi agrari e di fabbricati.

Proseguiamo il nostro focus sulla delega fiscale, incentrando la nostra attenzione sull’Irpef e sulle modifiche che interesseranno detta imposta, partendo da una dichiarazione del viceministro all’Economia, a chiusura della discussione sulla legge, rilasciata il 4 agosto scorso, che esprime il proposito di “addolcire la curva delle aliquote, incominciando da tre aliquote, per poi arrivare gradualmente verso la flat tax, senza abbandonare la logica della progressività, che come voi sapete si può ottenere anche con il meccanismo delle deduzioni e delle detrazioni.
Viene prefigurata, in sostanza, una diminuzione delle aliquote ma senza abbandonare la progressività dell’imposizione, che deve permeare il sistema tributario, a mente del disposto di cui all’articolo 53 della Costituzione.

Si ricorda, in proposito, che le aliquote dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, così come in vigore dal 2022 (la modifica è stata operata dalla legge di bilancio 2022, articolo 1, comma 2, lettera a), sono le seguenti:

  • 23% sull’intero importo per i redditi fino a 15.000 euro
  • 25% sui redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
  • 35% sui redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro
  • 43% sui redditi superiori a 50.001 euro.

Resta, quindi, da attendere, per scoprire in che modo verranno riconfigurate le aliquote, passando, dapprima, da quattro a tre.
La delega, in ogni caso, espone che, nella revisione dell’Irpef, il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi, tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa e della salute, dell’istruzione.

Inoltre, l’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), prevede il graduale perseguimento dell’equità orizzontale – principio secondo il quale i soggetti che hanno la stessa capacità contributiva devono essere tassati in modo eguale – attraverso, tra l’altro, l’applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi da pensione e la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori.
Interessante innovazione riguarda, poi, la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso, estendendo, quindi, il principio valido per i lavoratori autonomi. In questo senso, si immagina che, facendo la delega riferimento alla “produzione” del reddito, potrebbero essere deducibili i costi del trasporto sui mezzi pubblici e non, o dei corsi per l’aggiornamento professionale.

Infine, la delega fiscale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva Irpef (flat tax incrementale), in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario, che eccedono una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendente e assimilati se riferibili alla percezione della tredicesima mensilità; è stata, altresì, prevista l’introduzione della medesima tassazione anche ai premi di produttività, così prospettando, per tali tipologie di redditi, la medesima imposizione agevolata.

Ciò posto, l’articolo 5 della legge delega, dopo aver esposto gli aspetti generali della revisione dell’Irpef, passa a esaminare, nello specifico, le tipologie reddituali che dovranno essere interessate dalla revisione.
Ci soffermiamo sulle modifiche più significative.

Redditi agrari
Anzitutto, il legislatore introduce specifici principi per i redditi agrari, al fine di favorire e agevolare l’aggiornamento delle classi e qualità di coltura, riordinando il regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito di impresa. Viene, poi, previsto un regime di favore – che starà al Governo configurare – per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione o di redditi modesti che svolgano attività agricole.

Redditi di fabbricati
Per quanto concerne i redditi dei fabbricati, l’articolo 5, comma 1, lettera c), dispone la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo, qualora il conduttore sia un esercente un’attività d’impresa, o di arti e professioni.
Si ricorda che il regime della “cedolare secca”, concesso facoltativamente al locatore, si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), con aliquota pari al 21% o al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate in determinati comuni. In più, detto regime esenta le parti del contratto da imposta di registro e di bollo, che sono ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Ciò posto, la cedolare secca, nella configurazione attualmente vigente, non può essere applicata ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, salvo quanto previsto per i locali commerciali classificati nella categoria C1 (cfr articolo 1, comma 59, legge di bilancio 2018). Inoltre, la descritta opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze.
L’intenzione del legislatore della delega è, quindi, quella di ampliare l’applicazione del regime della cedolare secca, dal punto di vista oggettivo, estendendola a locali commerciali, magazzini, studi professionali e uffici, a condizione, però, che il conduttore svolga attività di impresa o un’arte o professione.

continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata venerdì 11 agosto

Focus su delega riforma fiscale – 3 L’Irpef verso l’aliquota unica

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