Normativa e prassi

13 Maggio 2024

Immobile “ufficialmente” assegnato, sì alle detrazioni per lavori edilizi

L’atto di assegnazione dell’alloggio militare, avvenuto con “determina” del Comandante, regolarmente protocollato, costituisce un valido titolo di detenzione dell’unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale. Di conseguenza il militare istante, potrà fruire delle detrazioni per gli interventi edilizi eseguiti sull’immobile detenuto. È la sintesi della risposta n. 102 del 13 maggio 2024 dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia, dopo aver fornito un quadro sulla normativa delle detrazioni edilizie, per quanto di interesse nel caso in esame, ricorda che la misura di favore si applica anche al possessore o detentore dell’immobile che provvede alle spese di ristrutturazione, a patto che esista un titolo idoneo a comprovare la detenzione dell’immobile. In tal caso, come precisato più volte dalla prassi, per la detrazione è necessario:

  • il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
  • un atto da cui risulti la detenzione dell’immobile, come un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e in vigore al momento delle spese di ristrutturazione.

L’istante fa presente che i lavori di ristrutturazione da lui eseguiti, in linea con quanto previsto dalla disciplina, sono stati autorizzati sia dal Comando che dagli uffici del Demanio dello Stato. Il dubbio sulla legittimità della fruizione del bonus edilizio, invece, era rappresentato dalla mancanza di un vero e proprio contratto di locazione.

L’Agenzia, in conclusione, ritiene che l’istante, nonostante non abbia firmato un contratto di locazione o di comodato, sia comunque in possesso di un titolo idoneo a dimostrare la detenzione dell’alloggio, avendo ufficialmente ricevuto l’abitazione tramite determina del Comandante; quindi, nel rispetto di tutte le condizioni contenute nella normativa, potrà detrarsi sia le spese sostenute per gli interventi edilizi (articolo 16-bis del Tuir) sia quelle relative all’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici da destinare all’alloggio ristrutturato (bonus mobili).

Immobile “ufficialmente” assegnato, sì alle detrazioni per lavori edilizi

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