27 Luglio 2023
Imposte della stabile organizzazione, compensabili con i crediti Superbonus
I debiti tributari originati dall’attività di sostituto d’imposta italiano della casa madre della società istante sono compensabili con i crediti Superbonus di cui si è resa cessionaria la stabile organizzazione dell’istante. È la sintesi della risposta n. 397 del 27 luglio 2023 fornita dall’Agenzia delle entrate
Il caso in esame è presentato da un istituto di credito che opera in Italia mediante una stabile organizzazione e che ha provveduto ad incorporare una sua controllata che operava, a sua volta, in Italia per il tramite di una stabile organizzazione offrendo servizi connessi al deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione.
Per effetto dell’operazione di fusione per incorporazione, l’attività svolta dalla stabile organizzazione dell’incorporata è stata assorbita nella stabile organizzazione dell’istante.
L’istante fa sapere di voler attribuire alla propria stabile organizzazione il ruolo di rappresentante fiscale, affinché provveda nell’esecuzione di tutti gli adempimenti di natura tributaria rilevanti nel territorio dello Stato connessi.
L’istante fa presente, inoltre, che la stabile organizzazione è stata cessionaria di crediti d’imposta derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Chiede, quindi, se la stabile organizzazione, alla luce dell’operazione di fusione, possa compensare i propri crediti derivanti dal Superbonus con i suoi debiti, relativamente all’attività di sostituto di imposta in Italia.
L’Agenzia ritiene possibile la compensazione delle imposte, essendo presenti tutti i requisiti normativi e i presupposti necessari a soddisfare la richiesta dell’istante.
In base ai dati evidenziati, infatti:
- l’istante sarà il sostituto per le ritenute e imposte sostitutive dovute in Italia
- la stabile organizzazione dell’stante sarà nominata rappresentante suo fiscale in Italia, con riferimento, tra l’altro, ai versamenti dovuti in Italia
- la medesima stabile organizzazione è titolare di crediti Superbonus
- l’Agenzia delle entrate ha già chiarito che è possibile compensare i crediti Superbonus con i debiti di imposta di qualsiasi natura, purché il relativo versamento sia da effettuare con il modello F24
- la normativa vigente, la prassi e la giurisprudenza comunitaria, hanno consolidato il principio di unitarietà giuridica tra casa madre e propria stabile organizzazione.
L’Agenzia ricorda fra l’altro la pronuncia della Corte di giustizia Ue, secondo cui un ”centro di attività stabile” che non gode di indipendenza economica dalla casa madre non può essere considerato un soggetto autonomo, ma costituisce con essa un soggetto passivo unico” (sentenza 23 marzo 2006, causa C210/04). In altre parole, secondo i giudici comunitari devono considerarsi irrilevanti ai fini Iva le transazioni ”interne” che intervengano tra casa madre e stabile organizzazione, in ragione della unitarietà giuridica del soggetto.
Ricorda, inoltre, che i crediti originati dalla cessione dei bonus edilizi possono compensarsi, tramite F24, con le imposte.
Il documento di prassi chiarisce infine che il principio in base al quale l’operazione di fusione sul piano civile e fiscale comporta una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive dell’incorporata, vale anche per i crediti per le ristrutturazioni edilizie. Per cui a seguito di tale subentro, il passaggio dei crediti dalla incorporata alla incorporante non costituisce una nuova cessione dei crediti.
L’Agenzia in sintesi ritiene che vi siano tutti i presupposti affinché la stabile organizzazione possa compensare i propri crediti Superbonus con i debiti di imposta dell’istante, relativamente all’attività di sostituto di imposta in Italia.
Dal punto di vista operativo l’Agenzia evidenzia che nella sezione ”contribuente” del modello F24 devono essere indicati:
- nel campo del primo ”codice fiscale” (primo codice fiscale) il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione
- nel campo ”codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 soggetto diverso dal fruitore del credito”.
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