Normativa e prassi

27 Luglio 2023

Anche se la lavanderia è cessata i “suoi” crediti energetici vivono

L’ex titolare di una lavanderia/tintoria, che ha maturato crediti energetici nel terzo e quarto trimestre 2022, nonostante la cessazione dell’attività avvenuta il 31 dicembre dello stesso anno, può ancora utilizzarli in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali riferibili alla ditta individuale. Vale a dire con l’Iva del quarto trimestre 2022 e con i debiti verso l’Inps e l’Erario, per gli allora dipendenti aziendali: si tratta, infatti, di debiti correlati all’attività d’impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali riferibili alla stessa dell’ultimo periodo d’imposta.

Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 396 del 27 luglio 2023, aggiungendo che il contribuente conserva anche la facoltà di cederli, purché la cessione riguardi l’intero importo maturato e non solo ciò che residua.

Così risolve il dubbio dell’istante sulla possibilità di fruire dei contributi straordinari, introdotti dal legislatore a più riprese (nel caso in esame, con i decreti legge “Auiti-bis” – articolo 6, Dl n. 115/2022; “Aiuti-ter” – articolo 3, Dl n. 144/2022 e “Aiuti-quater” – articolo 1, Dl n. 176/2022), per limitare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas sulla produzione e sul carovita. Dubbio scaturito dal fatto di avere cessato l’attività.

La conclusione trae spunto, da quanto chiarito, in riferimento al requisito soggettivo richiesto dalla norma per fruire dell’agevolazione, dalla circolare n. 36/2022, nella quale l’Agenzia ha precisato che “beneficiarie dei crediti d’imposta in esame sono le ”imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato rispettano le condizioni normativamente previste”. La conseguenza è che tali crediti possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, i debiti fiscali e previdenziali riferibili all’attività d’impresa, e non anche altri debiti ”personali” ove, come nel caso concreto, il credito sia maturato da una ditta individuale.

Pertanto, come auspicato dall’istante, la chiusura della lavanderia non implica l’estinzione dei crediti maturati. Questi, come anticipato, potranno essere compensati, entro il 30 settembre 2023, ma soltanto con i debiti tributari e previdenziali riferibili alla ditta individuale, emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta. E anche ceduti a terzi, purché la cessione riguardi l’intero importo maturato e non solo ciò che resta.

Anche se la lavanderia è cessata i “suoi” crediti energetici vivono

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