10 Luglio 2023
Abitazione principale a fine lavori, per il Superbonus va bene lo stesso
L’acquirente di un immobile inagibile, che non ha potuto adibire lo stesso ad abitazione principale all’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione, potrà comunque fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile diventi “abitazione principale” al termine degli interventi agevolati. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 377 del 10 luglio 2023, avvalendosi del supporto della propria prassi.
Nello specifico, l’articolo 119 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, che ha introdotto il Superbonus 110%, è stato nel tempo modificato, Attualmente, dopo l’intervento effettuato dall’articolo 9 del decreto Aiuti-quater sul comma 8-bis, stabilisce che per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arte e professione, il Superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Questo, a condizione che il contribuente sia il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito non superiore a 15mila euro.
A tal proposito, l’Agenzia, con la circolare n. 13/2023, ha chiarito che la verifica del rispetto dei requisiti costituisce una novità dell’attuale disciplina del Superbonus, la quale coinvolge soltanto gli interventi iniziati dal 1° gennaio 2023.
In merito al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, il documento di prassi precisa, che fa al caso la definizione contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 10 del Tuir, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente” e che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta ugualmente, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi. Contestualmente, il contribuente deve possedere tutti gli altri requisiti.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio
Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge.
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit
Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta
L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef
Va negato il beneficio sul reddito se è assente il vincolo di pertinenza all’abitazione principale nel titolo edilizio e se la capannina non è accatastata come autorimessa Con la risposta a interpello n.