7 Luglio 2023
Sanità privata, più spazio a esenzioni e riduzioni Iva
Con la circolare n. 20/E del 7 luglio 2023, l’Agenzia delle entrate illustra le modifiche introdotte dal Dl n. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”) sulla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e ai loro accompagnatori. L’articolo 18, in particolare, modifica:
- alla lettera a), la previsione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), riguardante l’esenzione da imposta sulle prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza
- alla lettera b), la previsione di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120), riguardante le prestazioni soggette ad aliquota ridotta del 10 per cento.
Tali disposizioni si applicano alle prestazioni effettuate ai fini Iva a decorrere dal 22 giugno 2022.
Iva agevolata sulle prestazioni sanitarie rese dalle case di cura non convenzionate
Le novità investono soprattutto le prestazioni di ricovero e cura rese dalle cliniche non convenzionate. Per mezzo delle modifiche apportate dalla lettera a), in particolare, si è esteso l’ambito di esenzione delle prestazioni sanitarie offerte dagli esercenti arti e professioni soggetti a vigilanza.
Qualora sussista un rapporto trilaterale tra la struttura sanitaria non convenzionata Alfa Center, l’esercente arti e professioni sanitarie dott. Beta e il soggetto ricoverato Mr. Gamma, in cui:
- Mr Gamma viene ricoverato presso Alfa Center
- dott. Beta presta attività di diagnosi, cura e riabilitazione a favore di Mr Gamma
- dott. Beta fattura la prestazione 2) ad Alfa Center per un ammontare pari a X, esente da Iva
per effetto della novella normativa, Alfa Center, nel fatturare la prestazione di ricovero e cura a Mr Gamma, esenta da imposta la componente X e assoggetta a imposta solo la restante parte.
La disposizione in commento – in linea con gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 8 giugno 2006, causa “L.u.P. GmbH”, C-106/05) – permette di ancorare in modo oggettivo l’esenzione Iva alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie, senza che a tal fine rilevi né il luogo in cui queste vengono prestate (lo studio privato oppure la clinica privata), né se queste siano fornite nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il professionista prestatore e la persona in cura.
Lo stesso accade anche nel caso in cui Alfa Center sia una struttura convenzionata e, contemporaneamente, la prestazione sia a carico del paziente ricoverato (“regime di solvenza”).
L’esenzione in commento, in considerazione della formulazione della norma, non trova però applicazione qualora dott. Beta sia legato ad Alfa Center da un rapporto di lavoro dipendente.
Altra novità di particolare rilevanza, che riduce il costo della sanità privata, si ricava dalla lettera b): le prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione, in virtù della norma de quo, sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10%, in luogo dell’aliquota previgente del 22 per cento.
Con riferimento all’esempio sopra citato, quindi, diversamente dalla previgente disciplina che vedeva la struttura sanitaria non convenzionata Alfa Center applicare l’Iva ordinaria sull’intera prestazione di ricovero e cura, resa a Mr Gamma, con la novella in commento la medesima operazione è esente per la componente X (importo fatturato in esenzione da dott. Beta ad Alfa Center) e soggetto ad aliquota ridotta del 10% per la parte restante.
Per le strutture non convenzionate l’intervento normativo in commento consente, inoltre, di allineare l’aliquota ridotta del 10% applicabile sulle prestazioni di ricovero e cura (diverse da quelle esenti) alla medesima aliquota, già prevista in passato, del maggior comfort alberghiero.
L’aliquota ridotta sul maggior comfort alberghiero, ricorda la circolare, investe comunque tutte le strutture sanitarie. Pertanto anche le strutture ospedaliere e le cliniche convenzionate – strutture che generalmente offrono prestazioni in totale esenzione da Iva – devono applicare l’aliquota del 10% sugli eventuali servizi di maggior comfort offerti ai soggetti ricoverati.
Iva ridotta sulle prestazioni di alloggio agli accompagnatori
Tra le operazioni di cui alla Tabella A, Parte Terza, del decreto Iva, la lettera b) della norma, inoltre, fa rientrare nel perimetro dell’aliquota agevolata del 10% anche le prestazioni di alloggio rese dalle strutture sanitarie (convenzionate e non) agli accompagnatori delle persone ricoverate, fattispecie non prevista dalla previgente formulazione della disposizione. Tale previsione, a ben vedere, allinea e completa la tassazione agevolata al 10% sui servizi di alloggio, già prevista per le prestazioni rese dalla generalità delle strutture ricettive (ad esempio, alberghi, hotel, campeggi, eccetera).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 4 Novembre 2025
Tassa etica: quando dovuta, anche i forfettari devono versarla
L’Agenzia spiega come calcolare l’imposta per chi svolge attività sensibili e aderisce al regime agevolato, indicando anche i codici tributo e le modalità di pagamento Se esercitano attività rientranti tra quelle individuate dalla relativa disciplina (articolo 1, comma 466, legge n.
Attualità 4 Novembre 2025
Tax credit cinema e videogiochi: nuovi riconoscimenti dal Mic
La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti con gli elenchi dei beneficiari vale come comunicazione del riconoscimento e non è previsto l’invio di comunicazioni individuali via Pec Pubblicato sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) del ministero della Cultura un nuovo pacchetto di decreti direttoriali, che dispongono l’accesso ai a diverse tipologie di crediti d’imposta riconosciuti dalla disciplina sul cinema e l’audiovisivo regolata dalla legge n.
Normativa e prassi 4 Novembre 2025
Se la ditta individuale diventa Srl porta con sé i crediti da bonus edilizi
Gli importi derivanti dallo sconto in fattura applicato ai clienti possono essere conferiti dall’imprenditore in una società di nuova costituzione, ma con limiti a ulteriori future cessioni I crediti da bonus edilizi derivanti dallo sconto in fattura possono essere trasferiti, unitamente all’azienda, dall’imprenditore individuale che intende costituire una società a responsabilità limitata.
Normativa e prassi 4 Novembre 2025
Se la permuta è con bene futuro, non c’è sconto sulla plusvalenza
Il regime fiscale agevolato richiede che il corrispettivo sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ma poiché non esistono ancora non possono essere iscritti in bilancio come tali In caso di permuta tra un bene presente, come un terreno edificabile, e un bene futuro, come dei posti auto da costruire, non si applica il regime agevolato previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 86 del Tuir.