Normativa e prassi

7 Luglio 2023

Sanità privata, più spazio a esenzioni e riduzioni Iva

Con la circolare n. 20/E del 7 luglio 2023, l’Agenzia delle entrate  illustra le modifiche introdotte dal Dl n. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”) sulla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e ai loro accompagnatori. L’articolo 18, in particolare, modifica:

  • alla lettera a), la previsione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), riguardante l’esenzione da imposta sulle prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza
  • alla lettera b), la previsione di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120), riguardante le prestazioni soggette ad aliquota ridotta del 10 per cento.

Tali disposizioni si applicano alle prestazioni effettuate ai fini Iva a decorrere dal 22 giugno 2022.

Iva agevolata sulle prestazioni sanitarie rese dalle case di cura non convenzionate
Le novità investono soprattutto le prestazioni di ricovero e cura rese dalle cliniche non convenzionate. Per mezzo delle modifiche apportate dalla lettera a), in particolare, si è esteso l’ambito di esenzione delle prestazioni sanitarie offerte dagli esercenti arti e professioni soggetti a vigilanza.
Qualora sussista un rapporto trilaterale tra la struttura sanitaria non convenzionata Alfa Center, l’esercente arti e professioni sanitarie dott. Beta e il soggetto ricoverato Mr. Gamma, in cui:

  1. Mr Gamma viene ricoverato presso Alfa Center
  2. dott. Beta presta attività di diagnosi, cura e riabilitazione a favore di Mr Gamma
  3. dott. Beta fattura la prestazione 2) ad Alfa Center per un ammontare pari a X, esente da Iva

per effetto della novella normativa, Alfa Center, nel fatturare la prestazione di ricovero e cura a Mr Gamma, esenta da imposta la componente X e assoggetta a imposta solo la restante parte.

La disposizione in commento – in linea con gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 8 giugno 2006, causa “L.u.P. GmbH”, C-106/05) –  permette di ancorare in modo oggettivo l’esenzione Iva alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie, senza che a tal fine rilevi né il luogo in cui queste vengono prestate (lo studio privato oppure la clinica privata), né se queste siano fornite nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il professionista prestatore e la persona in cura.

Lo stesso accade anche nel caso in cui Alfa Center sia una struttura convenzionata e, contemporaneamente, la prestazione sia a carico del paziente ricoverato (“regime di solvenza”).
L’esenzione in commento, in considerazione della formulazione della norma, non trova però applicazione qualora dott. Beta sia legato ad Alfa Center da un rapporto di lavoro dipendente.

Altra novità di particolare rilevanza, che riduce il costo della sanità privata, si ricava dalla lettera b): le prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione, in virtù della norma de quo, sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10%, in luogo dell’aliquota previgente del 22 per cento.
Con riferimento all’esempio sopra citato, quindi, diversamente dalla previgente disciplina che vedeva la struttura sanitaria non convenzionata Alfa Center applicare l’Iva ordinaria sull’intera prestazione di ricovero e cura, resa a Mr Gamma, con la novella in commento la medesima operazione è esente per la componente X (importo fatturato in esenzione da dott. Beta ad Alfa Center) e soggetto ad aliquota ridotta del 10% per la parte restante.

Per le strutture non convenzionate l’intervento normativo in commento consente, inoltre, di allineare l’aliquota ridotta del 10% applicabile sulle prestazioni di ricovero e cura (diverse da quelle esenti) alla medesima aliquota, già prevista in passato, del maggior comfort alberghiero.
L’aliquota ridotta sul maggior comfort alberghiero, ricorda la circolare, investe comunque tutte le strutture sanitarie. Pertanto anche le strutture ospedaliere e le cliniche convenzionate – strutture che generalmente offrono prestazioni in totale esenzione da Iva – devono applicare l’aliquota del 10% sugli eventuali servizi di maggior comfort offerti ai soggetti ricoverati.

Iva ridotta sulle prestazioni di alloggio agli accompagnatori
Tra le operazioni di cui alla Tabella A, Parte Terza, del decreto Iva, la lettera b) della norma, inoltre, fa rientrare nel perimetro dell’aliquota agevolata del 10% anche le prestazioni di alloggio rese dalle strutture sanitarie (convenzionate e non) agli accompagnatori delle persone ricoverate, fattispecie non prevista dalla previgente formulazione della disposizione. Tale previsione, a ben vedere, allinea e completa la tassazione agevolata al 10% sui servizi di alloggio, già prevista per le prestazioni rese dalla generalità delle strutture ricettive (ad esempio, alberghi, hotel, campeggi, eccetera).

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