26 Giugno 2023
Il confezionamento del prosciutto non è funzionale alla sua produzione
I servizi di affettamento e di confezionamento di salumi stagionati effettuati da una società che riceve dal committente il prodotto in porzioni dovranno essere assoggettati all’aliquota Iva ordinaria, non potendo essere annoverati nell’ambito della produzione bene. È la sintesi della risposta n. 363 del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle entrate.
La questione sottoposta al vaglio dell’Agenzia riguarda la possibilità di assimilare l’attività di confezionamento del prodotto, svolta dall’istante, a quella della lavorazione che sconta l’aliquota Iva ridotta. L‘istante è dell’avviso che le due attività possano essere considerate simili ai fini fiscali e, al riguardo, fa presente che l’articolo 16, comma 3, del Dpr 633/1972 stabilisce che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno ad oggetto la produzione di beni scontano l’Iva con la stessa aliquota applicabile alla cessione dei beni prodotti.
L’Agenzia delle entrate ritiene che per sciogliere il dubbio posto dalla società istante, è necessario stabilire se le attività di ”produzione” del bene (articolo 1, comma 7, del Dlgs n. 471/1991), possano ricomprendere anche quelle svolte dall’interpellante, propedeutiche alla successiva distribuzione del prodotto, come l’affettamento e il confezionamento di salumi stagionati (nel caso di specie essenzialmente prosciutto) da effettuare per la società committente.
Al riguardo viene richiamata anche una risoluzione (n. 69/1998) che aveva riconosciuto l’aliquota Iva del 10 % sui servizi di disossatura del prosciutto e di confezionamento del prosciutto disossato (stessa aliquota applicabile alla cessione del prosciutto) in quanto secondo l’amministrazione si trattava di “operazioni strettamente connesse alla produzione del prosciutto”.
Alla luce dell’ulteriore prassi esaminata (risoluzione n. 33/2002, circolare n. 43/1975) l’Agenzia ritiene che servizi di affettamento e di confezionamento svolti dalla società istante non sono annoverabili tra le operazioni “che hanno per oggetto la produzione di beni” secondo il dettato del citato articolo 16, comma 3, del Dpr n. 633/1972, ma attengono a una fase successiva alla produzione del bene, quella di immissione in commercio e distribuzione del prodotto.
Si tratta, in sintesi, di servizi che non sono strettamente funzionali alla produzione del bene né, in base alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza, si possono qualificare come servizi senza i quali non sarebbero identificabili e ”completi o finiti” i prodotti in questione (salumi stagionati).
In conclusione i servizi effettuati dall’istante, che comprendono il solo affettamento e confezionamento di salumi, dovranno essere assoggettati ad Iva ordinaria.
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