Normativa e prassi

5 Giugno 2023

Emergenza alluvione, tributi e contributi sospesi

Via libera definitivo, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 127, di giovedì 1° giugno, del Dl n. 61/2023, alle prime misure urgenti a sostegno delle popolazioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana, colpite dall’alluvione iniziata lo scorso 1° maggio. A beneficiarne coloro che, a tale data, avevano la residenza, la sede legale o quella operativa nei territori (Comuni e/o frazioni) riportati, distinti per regione, nell’allegato 1 al decreto.

Il decreto “Alluvioni” dispone (articolo 1) la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto di quest’anno. In stand-by anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Stop, inoltre, alle ritenute Irpef e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate dai sostituti d’imposta con residenza, sede legale o sede operativa nei territori interessati. Sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento.

Le somme già versate, relative ai suddetti adempimenti, non potranno essere rimborsate.

I pagamenti dei tributi e contributi in pausa fino al 31 agosto (commi 1 e 2 articolo, articolo 1) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi, mentre i carichi pendenti di natura tributaria e non, ancora non affidati all’agente della riscossione, riprenderanno a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Anche gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, dovranno essere effettuati entro la scadenza del 20 novembre.

Lo stop coinvolge anche gli adempimenti e i versamenti dovuti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata (legge n. 197/2022), che scadono tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. Nel dettaglio, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall’articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197/2022.

Nell’ambito delle agevolazioni fiscali, inoltre, il decreto “Alluvioni” estende alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di usufruire del Superbonus 110% per gli interventi effettuati su immobili situati nelle zone alluvionate.

Pausa anche per le vicende giudiziarie. L’articolo 3 stabilisce la sospensione dei termini processuali, compresi quelli della giustizia tributaria, dal 1° maggio al 31 luglio nei casi in cui una delle parti era residente, domiciliata o aveva sede, alla data di inizio degli eccezionali eventi metereologici, nei territori colpiti dalla catastrofe. L’opportunità vale anche nel caso di residenza nei luoghi coinvolti di uno dei difensori, a patto che l’incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
In particolare, le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma, del soggetto che matura il diritto alla sospensione, sia esso la parte o il difensore.

Da ultimo, segnaliamo che all’articolo 10 sono disposte misure di aiuto sotto forma di contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificati a partire dal 1 maggio 2023, per l’indennizzo dei danni subiti. I contributi, specifica lo stesso articolo, non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione per l’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Emergenza alluvione, tributi e contributi sospesi

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