Normativa e prassi

9 Maggio 2023

Liquidazione patrimonio debitore: no variazione in diminuzione Iva

Con la risposta n. 324 del 9 maggio 2023, l’Agenzia delle entrate spiega che il legislatore non ha ricondotto la procedura di liquidazione del patrimonio tra quelle concorsuali che legittimano l’emissione della nota di variazione Iva in diminuzione, come avvenuto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Quindi, allo stato attuale, è impraticabile un’applicazione in via interpretativa della procedura alla liquidazione del patrimonio.

Una società riferisce di aver effettuato operazioni di vendita nei confronti di una cliente, maturando nei confronti della stessa un credito, ad oggi insoluto. Con decreto del Tribunale dell’estate dell’anno scorso, è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex articolo 14 ter legge n. 3/2012, nei confronti della suddetta cliente e dei suoi soci illimitatamente responsabili. L’istante, in qualità di creditore, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura per l’intero credito vantato verso la cliente, come risulta dal programma di liquidazione, trasmesso ai creditori ed ai debitori e depositato presso la cancelleria del Tribunale, come da provvedimento del giudice delegato. Pertanto, l’istante chiede di sapere se alla fattispecie sopra descritta sia applicabile la previsione di cui all’articolo 26, comma 3-bis Dpr n. 633/1972, introdotto dall’articolo 18 Dl n. 73/2021, il decreto “Sostegni-bis”, che ha riconosciuto al cedente o prestatore la facoltà di portare in detrazione l’Iva relativa ad un’operazione per la quale aveva emesso fattura, in caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale.
L’Agenzia premette che l’articolo 26 del decreto Iva disciplina le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento previste dalla medesima norma, ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste. La disposizione di legge in parola è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, fra i quali va annoverata la legge di Stabilità 2016, introdotta allo scopo di anticipare, in caso di mancato pagamento, al momento di apertura di una procedura concorsuale anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione la possibilità di emettere una nota di credito e, dunque, portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione. Tuttavia, le integrazioni operate dalla legge di Stabilità menzionata non sono mai entrate in vigore a causa delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 567 legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), che ha mantenuto la regola secondo cui l’emissione di nota di credito Iva e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, poteva avvenire in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali conclusesi infruttuosamente. Solo a decorrere dal 26 maggio 2021 e con riferimento alle procedure concorsuali avviate alla medesima data per effetto delle modifiche apportate dal già citato articolo 18 del Decreto Sostegni bis, il comma 3 bis dell’articolo 26 Dpr Iva consente di emettere la nota di variazione in diminuzione “in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente” a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis Rd n. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) stesso Rd.

A differenza del testo normativo previgente, quindi, il cedente o prestatore insoddisfatto non deve più attendere l’eventuale esito infruttuoso della procedura concorsuale. A tal fine, il nuovo comma 10 bis dell’articolo 26 Dpr Iva introdotto anch’esso dall’articolo 18 del Decreto Sostegni bis prevede, inoltre, che “ai fini del comma 3 bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

Come si evince, quindi, dalle modifiche da ultimo realizzate, il legislatore non ha ricondotto la procedura di liquidazione del patrimonio ex articolo 14-ter legge n. 3/2012 tra quelle concorsuali che legittimano l’emissione della nota di variazione in diminuzione, come avvenuto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Quindi, allo stato attuale, in assenza di una espressa previsione normativa, è impraticabile l’applicazione in via interpretativa della disposizione in esame alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14 ter legge n. 3/2012. Infine, osserva l’Agenzia, l’interpretazione restrittiva evidenziata, appare corroborata dalla circostanza che l’esplicita delega al Governo (cfr. disegno di legge AC1038 del 23 marzo 2023) ad emanare una norma che estenda l’applicazione dell’articolo 26, commi 3-bis e 10-bis Dpr n. 633/1972 agli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al Dlgs n. 14/2019, in cui è confluita la procedura di liquidazione del patrimonio conferma che, in base alla normativa vigente, la società non è legittimata ad emettere la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 3 bis Dpr n. 633/1972.

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