19 Aprile 2023
Conciliazione agevolata, le istruzioni dell’Agenzia
Nuove precisazioni sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con una riduzione delle sanzioni a un 1/18 del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia, che hanno ad oggetto atti impositivi. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9 del 19 aprile 2023, siglata dal direttore Ruffini, torna a parlare della conciliazione agevolata, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 17, comma 2 del Dl n. 34/2023 che ha esteso, fra l’altro, l’applicazione dell’istituto definitorio alle controversie pendenti alla data del 15 febbraio 2023, anziché al 1° gennaio 2023, e ha previsto lo slittamento della sottoscrizione dell’accordo al 30 settembre 2023, e non più al 30 giugno.
L’Agenzia, con riferimento alla pendenza della lite, ritiene sufficiente che a tale data, indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, non essendo richiesto per la definizione della lite che al 15 febbraio 2023 sussista anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.
Riguardo alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 sono in fase di reclamo o mediazione, decorsi i novanta giorni (articolo 17-bis, comma 2, Dlgs n. 546/1992) al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite. La circolare precisa, inoltre, che, ai fini della pendenza della lite innanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado.
Cause speciale di non punibilità
La circolare evidenzia che l’articolo 23 del Dl n. 34/2023, in caso di adesione alle definizioni agevolate tra cui è compresa la conciliazione agevolata, ha introdotto una “Causa speciale di non punibilità dei reati tributari” per i seguenti casi:
- omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10-bis, del Dlgs n. 74/2000
- omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250mila euro di cui all’articolo 10-ter, del Dlgs n. 74/2000
- indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50mila euro di cui all’articolo 10-quater, comma 1, del Dlgs n. 74/2000.
No alla definizione automatica in tandem con la conciliazione agevolata
La stipula di un accordo di conciliazione parziale preclude la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica prevista dai commi 186-205 dello stesso articolo 1 della legge di Bilancio, per il restante della pretesa tributaria ancora in contestazione. È la stessa norma a precisarlo. Il comma 206 indica infatti che la conciliazione agevolata è prevista “In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205”.
Niente accordo se il contendere è limitato alle sanzioni
In tema di sanzioni, a differenza di quanto avviene per la definizione automatica delle liti pendenti, i commi 206-212 non disciplinano espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni.
L’Agenzia ritiene, di conseguenza, che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tal caso, il beneficio della riduzione delle penalità a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 207, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.
Se salta il primo appuntamento in cassa
In primo appuntamento in cassa per il pagamento dell’intera somma dovuta per la conciliazione agevolata o della prima rata, è fissato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Le rate successive devono essere versate, insieme ai relativi interessi, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
La circolare ricorda che il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, considerato che è consentita la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Somme già versate in pendenza di giudizio
La circolare ricorda che da quanto dovuto a titolo di conciliazione devono essere scalate le eventuali somme già versate dal contribuente. L’Amministrazione precisa che nel caso in cui le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata possa essere riconosciuto il rimborso della differenza.
L’accordo si perfeziona con il pagamento della pretesa tributaria o della prima rata, in caso contrario si decade dalla riduzione delle sanzioni ultra-light previste dal comma 207 (un diciottesimo del minimo). Inoltre, l’ufficio finanziario procede iscrive a ruolo il nuovo credito derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.
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