Normativa e prassi

3 Aprile 2023

Cessione e tracciabilità bonus energia, estese le modalità di attuazione

Approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione dei seguenti bonus relativi al primo trimestre dell’anno:

a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre

b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici

e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

Il nuovo modello, le relative istruzioni e specifiche tecniche sostituiscono quelle approvate con il provvedimento del 26 gennaio 2023. Le novità in un provvedimento del 3 aprile 2023 siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

La cessione dei bonus a favore delle imprese energivore e gasivore, che hanno acquistato carburante nel 1° trimestre 2023, è comunicata all’Agenzia dal 5 aprile al 18 dicembre 2023. La cessione dei bonus a favore delle imprese agricole e della pesca, che hanno acquistato carburante nel terzo trimestre 2022, è comunicata entro il 21 giugno 2023.

I crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i seguenti termini:

  • 31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta indicati nei punti a), b), c), e d)
  • 30 giugno 2023, per il credito d’imposta a favore delle imprese agricole ed esercenti attività di pesca.

Con una prossima risoluzione saranno istituiti i relativi codici tributo per la fruizione dei crediti.

Va ricordato che il provvedimento del 30 giugno 2022 ha approvato le misure attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Successivamente i provvedimenti del 6 ottobre 2022, del 6 dicembre 2022 del 26 gennaio 2023, hanno esteso le disposizioni attuative a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

Il provvedimento odierno, considerata la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, estende le disposizioni attuative del provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Cessione e tracciabilità bonus energia, estese le modalità di attuazione

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