3 Aprile 2023
Cessione e tracciabilità bonus energia, estese le modalità di attuazione
Approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione dei seguenti bonus relativi al primo trimestre dell’anno:
a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre
b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023
c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.
Il nuovo modello, le relative istruzioni e specifiche tecniche sostituiscono quelle approvate con il provvedimento del 26 gennaio 2023. Le novità in un provvedimento del 3 aprile 2023 siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
La cessione dei bonus a favore delle imprese energivore e gasivore, che hanno acquistato carburante nel 1° trimestre 2023, è comunicata all’Agenzia dal 5 aprile al 18 dicembre 2023. La cessione dei bonus a favore delle imprese agricole e della pesca, che hanno acquistato carburante nel terzo trimestre 2022, è comunicata entro il 21 giugno 2023.
I crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i seguenti termini:
- 31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta indicati nei punti a), b), c), e d)
- 30 giugno 2023, per il credito d’imposta a favore delle imprese agricole ed esercenti attività di pesca.
Con una prossima risoluzione saranno istituiti i relativi codici tributo per la fruizione dei crediti.
Va ricordato che il provvedimento del 30 giugno 2022 ha approvato le misure attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Successivamente i provvedimenti del 6 ottobre 2022, del 6 dicembre 2022 del 26 gennaio 2023, hanno esteso le disposizioni attuative a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.
Il provvedimento odierno, considerata la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, estende le disposizioni attuative del provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio
Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge.
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit
Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta
L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef
Va negato il beneficio sul reddito se è assente il vincolo di pertinenza all’abitazione principale nel titolo edilizio e se la capannina non è accatastata come autorimessa Con la risposta a interpello n.