17 Marzo 2023
Barca extra Ue in acque unionali, i lavori di manutenzione sono senza Iva
I servizi di manutenzione ordinaria eseguiti su un’imbarcazione da diporto utilizzata per scopi privati, battente bandiera extra Ue, ormeggiata in Italia, attualmente in regime doganale di ammissione temporanea, possono fruire dell’esenzione Iva, come indicato dall’articolo 9, comma 1, n. 9 del decreto Iva. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 254 del 17 marzo 2023.
L’istante deve fare dei lavori sulla sua imbarcazione, entrata nelle acque unionali lo scorso novembre e attualmente ormeggiata in Italia. Lo stesso istante precisa che la barca è in regime di ammissione temporanea, quella disciplina cioè che prevede l’esenzione dai dazi per i mezzi di trasporto immatricolati in un paese extra Ue e presenti nel territorio dell’unione europea per un periodo di tempo definito. Chiede quindi se per i lavori di manutenzione della sua barca può fruire dell’esenzione Iva (articolo 9, comma 1, n. 9 del Dpr n. 633/1972), considerando che i fornitori, invece, hanno applicato l’imposta sui preventivi forniti.
L’istante precisa, inoltre, che per le imbarcazioni da diporto, l’ingresso nelle acque territoriali dello Stato Ue ricomprese nelle 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente all’applicazione del regime di ammissione temporanea.
L’Agenzia ricorda che il legislatore con l’articolo 9, comma 1, n. 9, non ha subordinato l’applicazione dell’agevolazione a uno specifico regime doganale ma ha soltanto voluto individuare i trattamenti sui beni di provenienza estera in temporanea importazione che possono fruire della non imponibilità ai fini Iva (vedi anche risoluzione n. 47/2001 e la nota n.173272 del 20 aprile 2022, richiamata nella circolare 20/D/2022).
Considerando che l’imbarcazione dell’istante, come dimostrato anche dalla documentazione fornita, si trova provvisoriamente nelle acque italiane, l’Agenzia ritiene applicabile il regime di ammissione temporanea. Di conseguenza i servizi da eseguire sull’imbarcazione da diporto di proprietà dell’istante, come la verniciatura della coperta e degli interni in legno, la sostituzione del sartiame e del plexiglas degli oblò, possono fruire del regime di non imponibilità di cui all’articolo 9, comma 1, n. 9 del decreto Iva.
L’Agenzia precisa, infine, contrariamente a quanto prospettato nell’interpello, che nel caso in cui l’istante avesse già corrisposto l’Iva ai cantieri che hanno eseguito i lavori, non potrà chiedere il rimborso all’erario ma dovrà agire nei confronti degli stessi fornitori.
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