17 Marzo 2023
Dipendenti dell’ufficio brevetti Ue, redditi senza Irpef in Italia
I compensi percepiti dal funzionario dell’Ufficio europeo dei brevetti, che trasferisce la propria residenza fiscale nel nostro Paese, non sono imponibili in Italia, a patto che le stesse somme siano tassate a beneficio dell’Organizzazione europea dei brevetti. Il funzionario, inoltre, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 252 del 17 marzo 2023.
L’istante è un dipendente del suddetto Ufficio che a metà dell’anno Y ha trasferito la propria residenza fiscale nel nostro Paese. Chiede quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare in Italia ai redditi percepiti per il lavoro svolto presso l’ente.
Da parte sua ritiene che, in base del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea dei brevetti, istituita su indicazione della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei, gli importi in questione non siano imponibili in Italia.
Per la normativa interna, premette l’Agenzia, il funzionario, considerata la data del suo arrivo in Italia, è residente nel nostro Paese dall’anno successivo a quello del trasferimento.
Dallo stesso periodo, stabilisce il Tuir, i redditi, ovunque posseduti dall’istante, sono imponibili in Italia e devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta, con le eccezioni previste dal medesimo Testo unico e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
La disciplina interna, quindi, non può prescindere dagli accordi internazionali che, in linea generale, prevalgono rispetto all’ordinamento nazionale.
Detto ciò, nella vicenda dell’interpello, la soluzione è subordinata al raffronto con la Convenzione sulla concessione dei brevetti europei, che ha previsto, tra l’altro, l’istituzione dell’Organizzazione europea dei brevetti di cui l’Ufficio europeo dei brevetti costituisce un organo.
Come precisato dall’istante, il Protocollo sui privilegi e le immunità allegato alla Convenzione definisce le condizioni nelle quali gli agenti dell’Ufficio e le altre persone, individuate dal documento, e i partecipanti all’attività dell’Organizzazione, godono nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per svolgere la loro missione. Il Protocollo stabilisce, in particolare, che gli stipendi e i salari, erogati dall’Organizzazione, tassati a beneficio dell’Organizzazione stessa, sono esenti dalle imposte nazionali sul reddito.
I Paesi firmatari possono, tuttavia, tenere conto di tali somme per la determinazione dell’imposta dovuta sui redditi provenienti da altre fonti.
Tornando al quesito dell’interpello, l’Agenzia ritiene che, sulla base delle previsioni del Protocollo sopra menzionato, gli stipendi dell’istante non sono imponibili in Italia dal periodo in cui risulta fiscalmente residente nel nostro Paese, a patto che sulle stesse somme venga trattenuta un’imposta a favore dell’Organizzazione europea dei brevetti. Il funzionario, per le stesse ragioni, non deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
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