7 Marzo 2023
Decreto Aiuti-quater: il contributo per l’adeguamento dei registratori
Il decreto Aiuti-quater (Dl n. 176/2022) reca “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” e il capo II riguarda, tra le altre, disposizioni in materia di mezzi di pagamento. Tra queste ultime, l’articolo 8 concede un contributo per l’adeguamento dei misuratori fiscali.
Gli interessati dalla norma sono, così come previsto dall’articolo 2 comma 1 del Dlgs n. 127/2015 (riguardante la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi), i soggetti passivi di imposta che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto Iva (commercio al minuto e attività assimilate) e che “memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.
In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 127/2015 la “memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è effettuata mediante strumenti che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito” e l’Agenzia delle entrate con il Provvedimento n. 182017 del 2016 ha stabilito che tali adempimenti possono essere effettuati o mediante i registratori telematici, registratori di cassa opportunamente adattati o Server-RT o tramite procedura web gratuita disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Lo stesso articolo 2, al comma 6-quinquies, ha previsto, per questi beneficiari, già negli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta per l’acquisto e l’adattamento dei misuratori fiscali fino a un massimo di 250 euro, per ogni strumento, in caso di acquisto, o di 50 euro in caso di adattamento.
Ora, l’articolo 8 del decreto Aiuti-quater concede, per l’anno 2023, un contributo per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi “pari al 100% della spesa sostenuta per un massimo di 50 euro per ogni strumento …”. L’articolo specifica che il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Inoltre, chiarisce che tale credito non è soggetto né al limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello Redditi, pari a 250mila euro (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007) né al limite annuale alle compensazioni in F24, pari a 2 milioni di euro (articolo 34, legge n. 388/2000) e che si può utilizzare a partire dalla prima liquidazione Iva periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura per l’adattamento degli apparecchi e il relativo corrispettivo è stato pagato con mezzi tracciabili.
L’articolo conclude demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate le modalità attuative di utilizzo del credito di imposta, di effettuazione dei controlli e di monitoraggio dell’agevolazione.
Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, relativo al credito di imposta per gli anni 2019 e 2020, prevedeva che il bonus venisse indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata la spesa e nelle dichiarazioni degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
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