24 Febbraio 2023
Nuovo patent box, fine consultazione. Messa a punto la circolare definitiva
Dopo il confronto iniziato lo scorso 18 gennaio, e concluso il 3 febbraio (vedi articolo “Nuovo regime Patent box, al via la consultazione pubblica”) , sul nuovo regime fiscale “patent box”, come ritoccato dall’articolo 6 del Dl n. 146/2021, l’Agenzia delle entrate predispone le versioni definitive della circolare e del provvedimento che aveva posto all’attenzione degli interessati alle rinnovate disposizioni (circolare n. 5/2023 e provvedimento del 24 febbraio 2023)
In particolare, il regime agevolativo opzionale introdotto con la nuova norma (vedi articolo “Collegato fiscale 2022 – 3: cambio di look per il patent box”) consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo riferibili agli stessi beni.
La circolare, condivisa con il target di riferimento, dopo aver illustrato le finalità della disposizione e le attuali caratteristiche del regime, fornisce chiarimenti in relazione:
a) all’impianto generale dell’istituto
b) ai requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo
c) alle condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’amministrazione finanziaria
d) alle soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime patent box.
Il documento di prassi, in particolare, precisa che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (periodo d’imposta “a cavallo”) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.
Anche riguardo al periodo transitorio, la circolare fornisce alcune indicazioni. I contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.
Rispetto alla versione proposta a gennaio, il documento di prassi risolve due criticità. La prima riguarda la condizione richiesta dall’articolo 6, secondo il quale i beni agevolabili devono essere “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”. A tal riguardo, l’Agenzia ha scelto di non considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).
La seconda, invece, attiene al coordinamento tra la disciplina del nuovo regime Patent box e quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Il comma 203 della legge n. 160/2019 prevede che “per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto […] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”. Secondo l’Agenzia, l’agevolazione Patent box deve essere qualificata come sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d’imposta: ne consegue che la base di calcolo di tale ultima agevolazione deve essere decurtata dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.
L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160/2019, eventualmente già fruito La tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella specifica disciplina al momento applicabili.
Oltre alla circolare, come anticipato, è stata sdoganata anche la bozza di provvedimento destinato a modificare l’analogo intervento del 15 febbraio 2022 (vedi articolo “Nuovo patent box: le regole per accedere alla super deduzione”). Rispetto alla bozza, l’Agenzia ha apportato una modifica che attiene alle cause di esclusione dalla disciplina agevolativa.
Alcune cause di esclusione previste per il credito d’imposta ricerca e sviluppo (ad esempio il mancato rispetto della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) erano state ritenute applicabili, anche al nuovo regime Patent box, pertanto ora sono state inserite nel provvedimento del 15 febbraio 2022, al fine di dare maggiore coerenza applicativa rispetto alle cause già ivi contemplate.
È stato inoltre previsto che le cause di esclusione, se sopraggiungono rispetto all’esercizio dell’opzione, non determinano la decadenza dal beneficio, ma solo la non efficacia della medesima opzione limitatamente al periodo di imposta in cui la causa di esclusione produce i propri effetti.
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