Normativa e prassi

22 Febbraio 2023

Cessione credito Iva e consolidato: stretti limiti alle compensazioni

Il credito Iva trasferito dalla consolidata, relativo all’anno d’imposta 2020 può essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito Ires risultante, a titolo di saldo per il periodo d’imposta 2020 e di acconto per il 2021, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (Cnm) relativo all’anno 2020, senza che residui alcunché. Lo ha chiarito l’Agenzia con la risposta n. 220 del 22 febbraio 2023.

L’istante, che ha esercitato l’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, in qualità di consolidante, riferisce che, nell’esercizio 2020, ha ricevuto da una sua controllata un credito Iva, cessione correttamente esposta nella sezione X, quadro NX del Modello Cnm per l’anno 2020 nonché nella dichiarazione Iva, per lo stesso 2020, della consolidata, al quadro VX.
Tale credito, secondo l’interpellante, è stato legittimamente ceduto in quanto la dichiarazione consolidata relativa all’esercizio 2020 era a debito Ires. Tuttavia, per scelta di gruppo, il medesimo credito, nell’esercizio 2020, non era stato utilizzato e, quindi, era stato riportato nel quadro CC, rigo CC6, colonne 3 e 5.
La dichiarazione consolidata dell’esercizio 2021, i cui termini di invio non erano ancora scaduti alla data della presentazione dell’interpello – spiega l’istante – non aveva debito Ires di gruppo (in quanto gli acconti versati erano risultati eccedenti rispetto al saldo), mentre gli acconti relativi all’esercizio 2022 venivano prioritariamente compensati con il credito Ires 2021.
Di conseguenza, per il limite di cui all’articolo 7 del Dm 1° marzo 2018, il credito Iva legittimamente ceduto nel 2020 restava, nel 2021, ancora una volta inutilizzato.

Tutto ciò premesso, l’istante chiede se detto credito può essere riportato a nuovo nella dichiarazione consolidata dell’esercizio 2021 nel quadro CC, rigo CC6, colonne 2 e 5, pur se, per tale annualità, non sussisteva alcun debito Ires.

L’Agenzia premette che, con riferimento al consolidato fiscale, gli articoli 117 e seguenti del Tuir consentono di determinare, in capo alla controllante, un’unica base imponibile, costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società partecipante (cfr articoli 121 e 122 Tuir).
Relativamente ai crediti d’imposta, l’articolo 7, comma 1, lettera b) del richiamato Dm, prevede che ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’Ires dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione, per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto.
Le società partecipanti al consolidato possono, dunque, trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite indicato dall’articolo 25 del Dlgs n. 241/1997 che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro.
Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta Ires (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito (cfr circolare n. 53/2004, paragrafo 5.1; risposte nn. 191/2019, 133/2021 e 543/2022; risoluzione n. 45/2022).

Tanto detto, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dall’istante, in quanto il credito Iva trasferito dalla consolidata relativo all’anno d’imposta 2020 poteva essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito Ires risultante, a titolo di saldo per il periodo d’imposta 2020 e di acconto per il 2021, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, relativo all’anno d’imposta 2020.
Né avalla le modalità di compilazione del quadro CC del modello Cnm 2022 ipotizzate dall’istante, alla luce di quanto chiarito nelle istruzioni al quadro CC sezione II, alle quali rinvia.

Pertanto, secondo l’Agenzia, con riferimento al periodo d’imposta 2020:
a) nel modello Cnm 2021 andava indicato:

  1. nella colonna 2 ”residuo della precedente dichiarazione”, l’importo riportato nella colonna 5 (differenza) del Cnm 2020, pari alla somma destinata a compensare gli acconti relativi al periodo d’imposta 2020
  2. nella colonna 3 “importo attribuito nella presente dichiarazione”, la somma trasferita dalle singole società partecipanti al consolidato a compensazione del saldo del periodo d’imposta 2020 e degli acconti per il periodo d’imposta 2021
  3. nella colonna 4 “compensazione F24”, il versamento tramite compensazione degli acconti relativi al periodo d’imposta 2020 (compensati con la somma indicata nella colonna 2) e del saldo Ires relativo al medesimo periodo (compensato con una parte della somma indicata nella colonna 3)
  4. nella colonna 5 “differenza”, l’importo che residua dalla somma indicata nella colonna 3 e destinato al versamento tramite compensazione degli acconti relativi al periodo d’imposta 2021 (nulla doveva residuare dell’importo indicato nella colonna 2 utilizzato in compensazione per il pagamento degli acconti relativi al periodo d’imposta 2020)

b) nel modello Cnm 2022 andava indicato:

  1. nella colonna 2 ”residuo della precedente dichiarazione”, l’importo indicato nella colonna 5 “differenza” del Cnm 2021, pari alla somma destinata a compensare gli acconti relativi al periodo d’imposta 2021
  2. nella colonna 3 “importo attribuito nella presente dichiarazione”, la somma trasferita dalle singole società partecipanti al consolidato a compensazione del saldo del periodo d’imposta 2021 (Cnm 2022) e degli acconti per il periodo d’imposta 2022
  3. nella colonna 4 “compensazione F24”, il versamento tramite compensazione degli acconti relativi al periodo d’imposta 2021 (compensati con la somma indicata nella colonna 2) e del saldo Ires relativo al medesimo periodo (compensato con una parte della somma indicata nella colonna 3)
  4. nella colonna 5 “differenza”, l’importo che residua dalla somma indicata nella colonna 3 e destinato al versamento tramite compensazione degli acconti relativi al periodo d’imposta 2022 (nulla doveva residuare dell’importo indicato nella colonna 2 utilizzato in compensazione per il pagamento degli acconti relativi al periodo d’imposta 2021).

Pertanto, la consolidante doveva procedere all’utilizzo in compensazione del predetto credito, trasferito dalla consolidata, per il pagamento del saldo Ires relativo al periodo d’imposta 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto Ires relativo al periodo d’imposta 2021, senza che residuasse alcunché. D’altronde, all’atto del trasferimento del credito Iva da parte della consolidata, l’importo dovuto dal consolidato a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto e, conseguentemente, non era plausibile che residuasse alcun credito da utilizzare nei successivi periodi d’imposta.

Tuttavia, il secondo acconto per il periodo d’imposta 2021 è stato versato con altre modalità il 24 novembre 2021; ciò che residua per effetto della mancata compensazione non può, comunque, essere riportato a nuovo nel modello Cnm relativo all’anno d’imposta 2021.
Resta salva, comunque, conclude l’Agenzia, la possibilità di correggere gli effetti del mancato utilizzo in compensazione del credito Iva trasferito mediante il ricorso alla dichiarazione integrativa (ex articolo 2, commi 8 e 8-bis e articolo 8, commi 6-bis e seguenti, Dpr 322/1998), al fine di ripristinare il credito Iva non utilizzato in capo alla consolidata.

Cessione credito Iva e consolidato: stretti limiti alle compensazioni

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