22 Febbraio 2023
Tax credit autotrasporto per il gas naturale liquefatto
Definite, con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 21 febbraio 2022, le modalità applicative del credito d’imposta introdotto dal decreto “Energia” (articolo 6, comma 5, Dl n. 17/2022), a favore del settore autotrasporti per mitigare l’aumento del costo del gas causato dal conflitto tra Ucraina e Russia (vedi articolo “Una lente sul decreto Energia” – 1: gli aiuti fiscali per l’autotrasporto”)
Il credito spetta a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto il 2022 ed è pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell’Iva, per l’acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto e per l’esercizio delle attività previsti dalla norma stessa.
La misura, in particolare, è rivolta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di logistica e trasporto merci per conto terzi con automezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
L’agevolazione è concessa nei limiti stabiliti dalla Commissione europea.
Il bonus è calcolato sulla base del rincaro dei costi del Gnl e dell’energia elettrica collegato al conflitto. Il contributo concesso a ciascuna impresa non può superare il 50% dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di euro ed è cumulabile con altre agevolazione attribuite per le stesse voci.
Le istanze devono essere inviate al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale ente incaricato per la predisposizione degli atti necessari alle attribuzioni dei crediti e all’individuazione dei beneficiari. Devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che acquisisce i dati. Un successivo decreto direttoriale fisserà i termini di presentazione delle richieste.
Per quanto riguarda l’iter di concessione del credito, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, terminata l’istruttoria delle richieste pervenute, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e l’importo concesso. L’Agenzia, a sua volta, invia online la lista delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta con le somme spese.
Il bonus è utilizzabile soltanto in compensazione con F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La somma non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’imponibile ai fini Irap.
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