21 Febbraio 2023
Atti dell’arbitrato senza Bollo per la Società di mutuo soccorso
Il regime di esenzione riconosciuto dalla normativa agli enti del Terzo settore con un’ampia formulazione si può senz’altro estendere anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 20 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972. Il chiarimento arriva con la risposta n. 219 del 21 febbraio 2023 dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia, per quanto riguarda i procedimenti arbitrali ricorda, in linea generale, che l’articolo 20 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972 prevede per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali, l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Ricorda, inoltre, che l’articolo 82, comma 5 del Codice del terzo settore prevede per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato” relativi o richiesti dagli enti del terzo settore, l’esenzione dall’imposta di bollo.
In linea con quanto ipotizzato dall’istante l’Agenzia ritiene che il legislatore con tale esenzione abbia voluto agevolare il più possibile gli enti del Terzo settore per il ruolo che svolgono, tanto che l’unico limite posto dalla norma per la fruizione del beneficio fiscale è l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
Sulla base della normativa ricordata e considerando l’ampia gamma di documenti ai quali il legislatore riconosce il regime di favore, l’Agenzia ritiene che la società di mutuo soccorso istante possa fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo anche in relazione agli atti e ai provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali, invece, il richiamato articolo 20 della Tariffa sopra ricordata prevede l’applicazione dell’imposta.
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