Normativa e prassi

23 Dicembre 2022

Somme premio di Stati esteri, non hanno rilevanza reddituale

Sono esenti da imposizione le somme erogate da Stati esteri o enti internazionali ai cittadini italiani per il riconoscimento in ambito internazionale di particolari meriti raggiunti in campo letterario, artistico, scientifico o sociale, in deroga alla generale tassazione dei premi prevista dall’articolo 69, comma 1, del Tuir. Con il principio di diritto n. 4 del 23 dicembre 2022 l’Agenzia si pronuncia sul tema della tassazione dei riconoscimenti internazionali a cittadini italiani.

Va ricordato che il Tuir considera i premi attribuiti in qualità di riconoscimento come “redditi diversi” (articolo 67, comma 1 lettera d) non deducibili (articolo 69, comma 1). A questo principio generale l’articolo 34-bis del Dpr n. 601/1973 ha previsto una deroga stabilendo che i “premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Di conseguenza, il principio di diritto in esame chiarisce che le somme erogate da Stati esteri o enti internazionali a favore di cittadini italiani, come riconoscimenti per particolari meriti, non sono soggette a tassazione.

Somme premio di Stati esteri, non hanno rilevanza reddituale

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