Normativa e prassi

14 Dicembre 2022

Due nuovi codici tributi, l’input arriva dall’Agenzia delle dogane

Con le risoluzioni n. 75 e n. 76 del 14 dicembre 2022, sono istituiti, su richiesta dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, i codici tributi “5483” e “5482”. Devono essere indicati nel modello “F24 Accise” per versare, nel primo caso, l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, nel secondo, sanzioni riguardanti violazioni relative ad accise e imposta di consumo sui tabacchi.

Risoluzione n. 75/2022
Debutta oggi il codice tributo “5483”. Arriva su richiesta delle Dogane per consentire il versamento dell’imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina secondo quanto detta l’articolo 62-quater.1, comma 1, del Dlgs n. 504/1995.
La norma prevede che i prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza dall’organismo, anche tramite involucri funzionali al loro consumo, in pratica le sigarette elettroniche, sono assoggettati all’imposta di consumo pari a 22 euro per chilogrammo.
Nasce così il codice “5483”, denominato “Imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”. Si fa largo nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 Accise” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”
  • nel campo “provincia”, la sigla della provincia della sede legale del produttore/importatore/rappresentante fiscale
  • nel campo “codice identificativo”, nessun valore
  • nel campo “rateazione”, nessun valore
  • nel campo “mese” e “anno”, rispettivamente il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”.

Risoluzione n. 76/2022
Il codice tributo “5482” deve essere utilizzato, invece, per versare le sanzioni amministrative previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (Dlgs n. 504/1995), nel caso di omesso versamento dell’accisa e dell’imposta di consumo o per le altre violazioni relative al settore tabacchi previste dall’articolo 61, comma 4, del Tu stesso.
L’identificativo, denominato “Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”, trova posto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello “F24 Accise”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, specificando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”
  • nel campo “provincia”, la sigla della provincia della sede legale del depositario, soggetto obbligato o rappresentante fiscale
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di irrogazione della sanzione nel formato “AAAA”.

Nessun valore, invece, per i campi “codice identificativo”, “rateazione” e “mese”.

Due nuovi codici tributi, l’input arriva dall’Agenzia delle dogane

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