Normativa e prassi

18 Novembre 2022

Dalla conversione dell’“Aiuti-ter” maxi rinvio per sanare il bonus R&S

Ricevuto mercoledì il via libera definitivo del Senato, è già stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (la n. 269 del 17 novembre), la legge 175/2022, di conversione del Dl 144. Due le novità rilevanti in ambito fiscale: l’abrogazione del decreto legge contenente la proroga fino al 18 novembre delle riduzioni di accise e Iva sui carburanti, ora trasfusa nello stesso “Aiuti-ter”, e il differimento di un anno del termine per avvalersi della procedura per la restituzione del bonus R&S fruito impropriamente.
Per gli altri contenuti del provvedimento, sostanzialmente non modificati rispetto alla versione di partenza, si consiglia la lettura dell’articolo “In Gazzetta il decreto Aiuti ter, altre misure contro il caro energia”.

Accise e Iva sui carburanti
L’articolo 1 della legge di conversione del Dl n. 144 sancisce, al comma 2, l’abrogazione del Dl 153/2022 (“Misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti”), provvedimento con il quale, considerato il perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è stata estesa fino al 18 novembre 2022 l’applicazione delle disposizioni già adottate nei mesi precedenti per contenere i prezzi dei carburanti.
Nel dettaglio, si tratta dell’applicazione delle accise in misura ridotta: 478,40 euro per mille litri (benzina), 367,40 euro per mille litri (oli da gas o gasolio usato come carburante), 182,61 euro per mille chilogrammi (gas di petrolio liquefatti usati come carburanti), 0 euro per metro cubo (gas naturale usato per autotrazione). Per quest’ultimo prodotto, c’è anche l’Iva ridotta al 5%. Ovviamente, viene specificato che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici formatisi durante la vigenza del decreto ora abrogato.
Quelle misure restano in vita attraverso la loro trasposizione nel corpo dell’articolo 4 del Dl n. 144/2022 che, originariamente, aveva disposto l’applicazione delle stesse riduzioni, già in vigore, anche nel periodo compreso tra il 18 e il 31 ottobre 2022 (il periodo dall’1 al 3 novembre è stato, invece, “coperto” dal decreto interministeriale 19 ottobre 2022).
È il caso di ricordare, come anticipato dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 4, che lo sconto fiscale sui carburanti sarà ulteriormente prorogato per il periodo 19 novembre – 31 dicembre 2022 dal decreto legge contenente misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, approvato nella riunione del 10 novembre e di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Riversamento credito ricerca e sviluppo
L’altra grossa novità fiscale che arriva dalla conversione in legge del “decreto Aiuti ter” riguarda la procedura per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 (articolo 5, commi da 7 a 12, Dl n.  146/2021 – vedi “Collegato fiscale 2022 – 2: sanatoria per il bonus R&S”).
Nel testo originario del provvedimento (articolo 38, Dl n. 144/2022) era stato disposto il solo slittamento di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, del termine per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, lasciando immutata la scadenza del 16 dicembre 2022 per restituire, senza sanzioni e interessi, le somme fruite impropriamente; il loro pagamento poteva anche essere frazionato in tre rate annuali di pari importo, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi legali, con decorrenza 17 dicembre 2022 (vedi “Aiuti ter – 4: un mese in più per la sanatoria del bonus R&S”).
Durante l’iter parlamentare, la Camera dei deputati ha provveduto alla riscrittura della norma, innanzitutto spostando in avanti di un anno i termini appena richiamati. Pertanto:

  • per presentare la domanda di adesione alla procedura di regolarizzazione, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023
  • il versamento degli importi dovuti (unica soluzione o prima rata) andrà effettuato entro il 16 dicembre 2023
  • in caso di pagamento frazionato, bisognerà provvedere alla seconda e alla terza rata entro la scadenza, rispettivamente, del 16 dicembre 2024 e del 16 dicembre 2025, mentre il calcolo degli interessi al tasso legale decorrerà dal 17 dicembre 2023.

Inoltre, per superare – come si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento governativo – le incertezze interpretative che hanno caratterizzato la disciplina in esame, viene modificata la recente disposizione dettata dal “decreto Semplificazioni fiscali” (articolo 23, commi da 2 a 8, Dl 73/2022), che ha introdotto la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e design e di innovazione estetica ovvero delle attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ammissibili al credito d’imposta (e/o all’eventuale maggiorazione) disciplinato dall’articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019.
Viene ora specificato che tale certificazione può essere richiesta anche per attestare la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione introdotta dall’articolo 3, Dl n. 145/2013, quella cioè interessata dalla possibile procedura di regolarizzazione.

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