18 Novembre 2022
Esperti nazionali presso la Ue, indennità imponibili al 50%
Le indennità di soggiorno corrisposte dalla Regione al proprio dipendente distaccato presso la Commissione europea in qualità di Esperto nazionale (End) “cost free”, concorrono per il 50% del loro ammontare alla formazione del reddito complessivo del lavoratore. Non possono essere considerate esenti, perché non incidono sul bilancio dell’Unione europea.
Il dubbio risolto dall’Agenzia con la risposta n. 559 del 18 novembre 2022 è di una Regione che ha distaccato, presso la Commissione europea un proprio dipendente, in qualità di Esperto nazionale distaccato (End) in base alle regole “End cost free”, ossia senza spese a carico dell’organismo Ue.
L’ente regionale continua a erogare all’esperto la retribuzione fissa e continuativa e in più:
- l’indennità di soggiorno giornaliera di 147,05 euro, calcolata sui giorni di calendario civile compresi nel periodo di distacco
- l’indennità mensile supplementare proporzionata alla distanza dal luogo d’origine, calcolata sulla base della distanza in chilometri tra la sede di origine e quella di distacco, in quanto tale distanza supera, nel caso specifico, i 150 km, per un importo pari a 441,12 euro.
Il quesito riguarda il corretto trattamento fiscale, ai fini Irpef, cui sottoporre le suddette indennità. Nello specifico, l’istante chiede se tali importi concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente in base all’eccezione prevista al comma 8, dell’articolo 51, del Tuir rispetto al principio “onnicomprensività”, oppure se siano da considerare esenti.
Il criterio di “onnicomprensività”, sancito dall’articolo 51 del Tuir, stabilisce che tutte le somme e tutti i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (comma 1). Ma lo stesso articolo prevede delle deroghe e tra queste il comma 8 dispone che “gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento”. La risoluzione n. 144/2000 del Mef ha inoltre chiarito che tale trattamento è applicabile anche alle indennità mensili speciali erogate a titolo di rimborso forfettario delle spese dalle Regioni al personale stabilmente assegnato alla sede estera.
Tutto ciò per quanto riguarda la normativa interna. Per quanto concerne la disciplina Ue, l’Agenzia delle entrate riporta dettagliatamente le regole definite dalla decisione n. 6866/2008 della Commissione europea riguardo alle modalità di retribuzione degli Esperti nazionali distaccati presso le sedi decentrate e messi a disposizione della Commissione da un’amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale, oppure da una Oig. La decisione specifica quali siano le somme a carico del datore di lavoro nazionale e le indennità spettanti all’esperto distaccato evidenziando le posizioni degli “End senza spese”.
Tornando all’interpello, il quesito fa riferimento alle “indennità di sussistenza” o “subsistence allowances” versate dall’ente territoriale al proprio lavoratore distaccato presso la Commissione europea quale esperto “cost free”. In materia, la decisione su richiamata prevede che le indennità di mantenimento versati agli End dalle amministrazioni “in nessun caso vengono considerate come una retribuzione corrisposta dalla Commissione”. Mentre, l’articolo 12 del protocollo n. 7 al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che i funzionari e gli altri agenti Ue “sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione”.
Nel caso in esame, le indennità di soggiorno pagate al dipendente dalla Regione sono totalmente a carico dell’ente territoriale italiano e, quindi, osserva l’Agenzia, non incidono in alcun modo sul bilancio dell’Unione.
Dal quadro su descritto emerge, quindi, che in assenza di una contraria disposizione internazionale, le indennità di soggiorno versate dalla Regione debbano essere tassate in Italia secondo la normativa interna. In particolare, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per il 50% del loro ammontare, ai sensi del dell’articolo 51, comma 8, del Tuir.
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