18 Novembre 2022
Tax credit servizi digitali 2022, istanze entro lunedì 21 novembre
Scade alle 23.59 di lunedì 21 novembre il tempo a disposizione delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che abbiano almeno un dipendente alle proprie dipendenze, per presentare la domanda e accedere al credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi digitali.
Il bonus, riconosciuto per gli anni dal 2020 al 2022, è stato introdotto dall’articolo 190 del decreto “Rilancio” e dall’articolo 1, comma 610, della legge di bilancio 2021 (vedi articoli “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 7 un credito per i servizi digitali” e “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 19 I crediti d’imposta per la stampa”), mentre le modalità e i tempi di erogazione sono stati stabiliti con il Dpcm del 4 agosto 2020 (vedi articolo “Bonus servizi digitali per l’editoria: definite le “istruzioni” per l’uso”).
Destinatarie del tax credit sono le imprese editrici di quotidiani e periodici che hanno residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia, sede legale in un Paese dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, sono individuate nel registro delle imprese con il codice Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici), sono iscritte al registro degli operatori della comunicazione (Roc) e occupano almeno un dipendente con un contratto a tempo indeterminato.
Il credito di imposta è riconosciuto, in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno precedente a quello cui si riferisce il bonus, per i servizi digitali di acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività ed è alternativo e non cumulabile, per le stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
La richiesta del beneficio, alla quale va allegata la dichiarazione sostitutiva, attestante i requisiti e le spese certificate, corredata da visto di conformità e dalla dichiarazione relativa agli eventuali aiuti de minimis di cui si è usufruito nei due esercizi finanziari precedenti a quello in corso, deve essere presentata, dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente in via telematica al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.
Il credito di imposta è riconosciuto, in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno precedente a quello cui si riferisce il bonus, per i servizi digitali di acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività ed è alternativo e non cumulabile, per le stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
Ricordiamo, inoltre, che l’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nel quale va riportato il codice tributo “6919”, e che i beneficiari, poi, dovranno indicare il credito d’imposta a partire dalla dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta in cui è stato erogato fino a quella relativa al termine dell’utilizzo.
Per l’assistenza alle modalità di accesso al portale o per la compilazione della domanda, il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria consiglia di consultare il manuale utente della procedura oppure contattare l’Help desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00. Per chiarimenti e dettagli sono a disposizione, invece, la casella di posta elettronica ordinaria credito.digitale@governo.it, una sezione dedicata sul proprio sito e una pagina del portale impresainungiorno.gov.it.
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