14 Novembre 2022
Credito d’imposta cinema, da domani le richieste 2022
Con due distinti avvisi la direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) comunica l’apertura della sessione 2022 del tax credit “Produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip”, e la pubblicazione di due decreti relativi al bonus in questione insieme alle modalità di invio delle domande.
In particolare, il decreto del ministro della cultura di concerto con il Mef n. 368/2022 (“Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”) modifica il precedente dell’11 febbraio 2021, e il decreto direttoriale del 9 novembre 2022 riporta la data di apertura della sessione 2022 e le linee di intervento interessate.
Con il primo avviso via libera, dunque, alla presentazione delle richieste di accesso all’incentivo “Produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip”. Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 di domani, 15 novembre, e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2022.
La Dg ricorda che, in seguito all’evoluzione normativa, da quest’anno possono accedere al credito d’imposta soltanto le società di capitali, e che in caso di presentazione della sola richiesta definitiva del bonus e di esito positivo dell’istanza, sarà riconosciuto e comunicato all’Agenzia delle entrate per l’utilizzo in compensazione, l’intero importo approvato. Viceversa, in caso di richiesta preventiva e relativa approvazione, sarà riconosciuto subito il 40% dell’importo e il restante 60% a seguito di approvazione della richiesta definitiva.
Non è l’unica novità. A partire dalla sessione 2022 saranno infatti accettate domande anche superiori ai fondi stanziati. Il surplus sarà compensato dal Mef con variazioni del Fondo da applicare alle annualità future.
La Dgca richiama, inoltre, la comunicazione dello scorso 24 ottobre, e precisa che prima della presentazione della domanda consuntiva o della domanda definitiva (per opere già concluse e per la domanda unica di tax credit per lo sviluppo) il revisore dei conti incaricato della redazione della certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi ammissibili sostenuti dovrà registrarsi presso l’apposita sezione della piattaforma Dgcol.
Le informazioni riguardanti la presentazione delle domande sono disponibili, come anticipato, nell’avviso pubblicato sul sito cinema.cultura.gov.it.
A disposizione degli interessati, anche un vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive del tax credit 2022 e una guida per la registrazione del revisore alla piattaforma Dgcol, scaricabili nella sezione del portale Materiali utili DGCOL.
Ultimi articoli
Attualità 6 Novembre 2025
Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute
Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.
Normativa e prassi 6 Novembre 2025
Corsi di lingua: no all’esenzione Iva se manca il riconoscimento pubblico
Non basta ottenere un finanziamento pubblico per accedere all’agevolazione, ma è necessario che l’attività didattica sia formalmente certificata in termini di qualità e di finalità educativa Non è possibile applicare il regime di esenzione Iva disciplinato dall’articolo 10 del Dpr n.
Dati e statistiche 5 Novembre 2025
Entrate tributarie erariali: i dati dei primi nove mesi 2025
Il gettito complessivo mostra un aumento contenuto delle imposte dirette, che registrano un incremento di 807 milioni di euro, e una crescita più marcata delle indirette, salite di 7.
Normativa e prassi 5 Novembre 2025
Assicurazioni, obbligo di ritenuta anche per la stabile organizzazione
Il ruolo di sostituto d’imposta per l’adempimento sulle provvigioni spetta anche ai soggetti non residenti per i redditi corrisposti nel territorio nazionale, attraverso la propria sede fissa in Italia Dal 1° gennaio 2024, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tornati a essere soggetti alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni, secondo quanto previsto dall’articolo 25-bis del Dpr n.