7 Novembre 2022
Automezzi necessari all’attività, beni strumentali deducibili al 100%
Una società che utilizza vetture per scopi aziendali, dotate di particolari attrezzature senza delle quali non potrebbe esercitare la propria attività, può dedurre integralmente le spese sostenute per tali mezzi (articolo 164, comma 1, lettera a) del Tuir), trattandosi di beni strumentali allo svolgimento dell’attività lavorativa. Questo il chiarimento espresso dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 553 del 7 novembre 2022).
L’Agenzia ricorda che le disposizioni applicabili ai veicoli utilizzati per l’attività di impresa prevedono che le relative spese sostenute per tali mezzi sono integralmente deducibili dal reddito se utilizzati come beni strumentali allo svolgimento dell’attività (articolo 164 del Tuir).
L’Agenzia richiama anche la numerosa prassi intervenuta sul concetto di strumentalità esclusiva (circolari n. 37/1997, n. 48/1998, n.1/2007, risoluzione n. 59/2007) con cui è stato precisato che sono strumentali a un’attività di impresa i veicoli senza dei quali non è possibile lo svolgimento della stessa attività. L’istante, non avendo fornito alcuna prova al riguardo provvede, in un secondo momento, a inviare documentazione integrativa con la quale viene dimostrato, anche tramite materiale fotografico, che i beni in esame sono delle autovetture dotate di particolari dispositivi, non rimuovibili e appositamente approvati dalla Prefettura. Questa peculiarità esclude un uso personale dei mezzi, predisposti infatti al solo utilizzo aziendale, come indicato dal decreto del ministero dell’Interno citato nel documento di prassi.
L’Agenzia rileva, inoltre, che questa tipologia di vettura, in base alla normativa vigente, può essere guidata esclusivamente da personale in servizio in quanto un uso privato aprirebbe una procedura sanzionatoria sull’eventuale conducente non autorizzato. Inoltre, come specificato dall’istante, dopo l’utilizzo della vettura è necessario compilare la relativa scheda con il chilometraggio di inizio e fine servizio, circostanza che permette di verificare l’uso dell’auto al manager aziendale.
In conclusione, anche sulla base della documentazione integrativa, l’Agenzia, in linea con la soluzione dell’istante, ritiene che le vetture in esame possano essere considerate beni strumentali all’attività svolta, non utilizzabili per scopi privati. Di conseguenza, le spese sostenute per tali mezzi potranno essere interamente deducibili ai fini delle imposte dirette.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.