18 Ottobre 2022
Quadro SO incompleto, sanabile tramite 770 integrativo
Nel caso di omessa comunicazione nel 770 presentato dei dati relativi alle singole operazioni, per regolarizzare la posizione dichiarazione integrativa dichiarazione con indicazione nel quadro SO delle operazioni mancanti. Possibilità di usufruire del ravvedimento operoso per ogni operazione, ma no al cumulo giuridico. È in estrema sintesi quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 517 del 18 ottobre 2022.
L’istante è la società fiduciaria di un gruppo ed è ricompresa tra i soggetti che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni, anche di azioni e partecipazioni, e nelle altre operazioni che possono generare plusvalenze imponibili di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettere da c a c–quinquies Tuir), senza possibilità di opzione per l’applicazione della tassazione sostitutiva. Tali soggetti hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, tramite il modello 770, quadro SO, i dati relativi alle suddette operazioni effettuate nell’anno precedente (articolo 10, comma 1, Dlgs n. 461/1997).
L’istante fa presente di aver presentato un quadro SO incompleto in relazione al periodo d’imposta 2020 e intende sanare la situazione avvalendosi del ravvedimento operoso e chiede delucidazioni circa la corretta individuazione del comportamento sanzionabile.
In particolare vuol sapere se la violazione amministrativa debba fare rifermento distintamente e autonomamente a ogni comunicazione omessa, o alle operazioni valutate unitariamente, oppure prendendo in considerazione i singoli nominative e al totale delle comunicazioni omesse per ciascuno di questi.
La società chiede, inoltre, ai fini sanzionatori, se per l’illecito amministrativo commesso possa avvalersi del “cumulo giuridico” (articolo 12, Dlgs n. 472/1997).
L’Agenzia dopo aver delineato la consueta cornice normativa e di prassi necessaria al corretto inquadramento della problematica rappresentata nell’interpello, evidenzia quanto precisato con la circolare n. 45/2010 è cioè che nel quadro SO devono essere segnalate le operazioni in grado di produrre reddito, realizzate nell’ambito di rapporti che non possono beneficiare di alcuna opzione per l’applicazione dei regimi sostitutivi disciplinati dagli articoli 6 e 7, del Dlgs n. 461/1997, per scelta del contribuente o per previsione normativa.
La circolare evidenzia, inoltre, che l’obbligo di segnalazione non riguarda i “redditi”, ma le operazioni suscettibili (anche potenzialmente e in futuro) di produrre redditi per chi l’ha promossa.
Da ciò emerge chiaramente, osserva l’Agenzia delle entrate, che la violazione dell’istante consiste nell’omessa comunicazione dei “dati relativi alle singole operazioni”, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato (quadro SO) e dai soggetti o dal soggetto cui dette operazioni si riferiscono.
L’irregolarità, chiarisce il documento di prassi, può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa per l’anno d’imposta 2020 utilizzando il modello 770/2021 e indicando nel quadro SO le operazioni omesse. L’istante può, inoltre, beneficiare della sanazione ridotta prevista dal ravvedimento operoso per ogni mancata comunicazione, mentre non può avvalersi del “cumulo giuridico” trattandosi di istituto consentito, nell’ambito del ravvedimento operoso, ai soli uffici dell’Agenzia, in sede di contestazione della violazione.
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