Normativa e prassi

4 Ottobre 2022

“Fondo per la Repubblica Digitale”, il codice tributo per i finanziatori

Dopo il riconoscimento, da parte del Dl n. 152/2021, di un credito d’imposta, pari al 65% per gli anni 2022 e 2023, e al 75% per il 2024, 2025 e 2026, a favore delle fondazioni che hanno versato delle somme al “Fondo per la Repubblica Digitale”, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 55 del 4 ottobre 2022, istituisce il codice tributo “6988” che consente ai beneficiari l’effettivo utilizzo del bonus.

Il fondo ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali degli italiani sostenendo progetti di formazione e inclusione digitale.
Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame sono state stabilite con il decreto del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 25 marzo 2022. L’articolo 3 del decreto ha stabilito che:

  • l’Agenzia delle entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle fondazioni, sulla base dei dati Acri (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio) in merito alle delibere con cui le stesse fondazioni si erano impegnate a garantire il loro sostegno
  • l’Acri trasmette all’Agenzia l’elenco delle fondazioni, inclusi i codici fiscali e le somme versate
  • il credito, dopo il riconoscimento dell’Agenzia, è cedibile dalle fondazioni finanziatrici agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni
  • il totale dell’agevolazione riconosciuta sarà disponibile nel cassetto fiscale di ciascun  beneficiario.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, la risoluzione siglata oggi istituisce il codice tributo:
 “6988” – denominato “credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
In sede di compilazione del modello il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia, nel processare gli F24, provvede anche a verificare che i contribuenti facciano parte dell’elenco dei beneficiari trasmesso dall’Acri e che l’ammontare totale del credito non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello.

“Fondo per la Repubblica Digitale”, il codice tributo per i finanziatori

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