Normativa e prassi

27 Settembre 2022

Gas dispositivi medici con Iva al 4%: indispensabile il parere dell’Aifa

Il via libera all’applicazione dell’Iva ridotta al 4% per la cessione di “gas dispositivi medici” è subordinato all’esito degli accertamenti tecnici effettuati dall’ente competente in materia, che ha il compito di appurare se tali prodotti sono assimilabili, per natura e scopo, ai “gas a uso terapeutico”, e possono, quindi, beneficiare della stessa agevolazione. In breve, è quanto chiarisce la risposta n. 474 del 27 settembre 2022.

L’azienda istante produce e distribuisce “gas medicinali” (Dm) e “gas dispositivi medici” (gas Dm).
La risoluzione n. 55/2010 ha chiarito, ricorda la società, che l’aliquota Iva ridotta del 4%, prevista per i “gas per uso terapeutico” dal n. 32) della Tabella A, Parte II, del decreto Iva, è applicabile anche ai “gas medicinali”.
Ciò premesso, con l’interpello in esame l’istante chiede se anche i “gas dispositivi medici” (azoto liquido DM, carbonio diossido DM, miscele di gas DM; argon D,) dalla stessa prodotti e distribuiti, siano riconducibili ai “gas per uso terapeutico” e, quindi, agevolabili.
La società ritiene di sì, visto che lo scopo ultimo dei “gas Dm” coincide con quello dei “gas medicinali” che, a loro volta, appartengono alla famiglia dei gas terapeutici.
La finalità terapeutica dei prodotti in questione, precisa l’azienda rimandando ai chiarimenti forniti dal ministero della Salute al riguardo, è indicata dal fornitore nel momento in cui ne individuala la destinazione d’uso e appone il marchio Ce.

L’Agenzia evidenzia, con riferimento alle precisazioni fornite con la risoluzione n. 55/2010 ( vedi articolo “Gas medicinali = gas terapeutici e la bombola rimane con Iva al 4%”), che, a suo tempo, l’assimilazione tra “gas medicinali” (di per sé appartenenti alla categoria dei medicinali) e “gas a uso terapeutico” derivava dagli elementi istruttori di carattere tecnico forniti all’amministrazione finanziaria dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) interpellata in veste di autorità competente in materia.

Allo stesso modo, per stabilire se i “gas dispositivi medici” prodotti e distribuiti dall’istante possano rientrare nell’ambito della categoria dei gas agevolati a uso terapeutico del n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva, occorre una verifica tecnica sulla natura/finalità terapeutica degli stessi che, evidentemente, non è di competenza del Fisco né può essere attivata in sede di interpello (circolare n. 9/2016 e circolare n. 21/2022).

In definitiva, la ditta potrà applicare l’aliquota Iva del 4% ai gas Dm in questione soltanto se la loro riconducibilità ai gas terapeutici agevolabili è supportata da adeguati elementi tecnici.

Gas dispositivi medici con Iva al 4%: indispensabile il parere dell’Aifa

Ultimi articoli

Attualità 6 Novembre 2025

Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute

Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.

Normativa e prassi 6 Novembre 2025

Corsi di lingua: no all’esenzione Iva se manca il riconoscimento pubblico

Non basta ottenere un finanziamento pubblico per accedere all’agevolazione, ma è necessario che l’attività didattica sia formalmente certificata in termini di qualità e di finalità educativa Non è possibile applicare il regime di esenzione Iva disciplinato dall’articolo 10 del Dpr n.

Dati e statistiche 5 Novembre 2025

Entrate tributarie erariali: i dati dei primi nove mesi 2025

Il gettito complessivo mostra un aumento contenuto delle imposte dirette, che registrano un incremento di 807 milioni di euro, e una crescita più marcata delle indirette, salite di 7.

Normativa e prassi 5 Novembre 2025

Assicurazioni, obbligo di ritenuta anche per la stabile organizzazione

Il ruolo di sostituto d’imposta per l’adempimento sulle provvigioni spetta anche ai soggetti non residenti per i redditi corrisposti nel territorio nazionale, attraverso la propria sede fissa in Italia Dal 1° gennaio 2024, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tornati a essere soggetti alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni, secondo quanto previsto dall’articolo 25-bis del Dpr n.

torna all'inizio del contenuto