27 Settembre 2022
Gas dispositivi medici con Iva al 4%: indispensabile il parere dell’Aifa
Il via libera all’applicazione dell’Iva ridotta al 4% per la cessione di “gas dispositivi medici” è subordinato all’esito degli accertamenti tecnici effettuati dall’ente competente in materia, che ha il compito di appurare se tali prodotti sono assimilabili, per natura e scopo, ai “gas a uso terapeutico”, e possono, quindi, beneficiare della stessa agevolazione. In breve, è quanto chiarisce la risposta n. 474 del 27 settembre 2022.
L’azienda istante produce e distribuisce “gas medicinali” (Dm) e “gas dispositivi medici” (gas Dm).
La risoluzione n. 55/2010 ha chiarito, ricorda la società, che l’aliquota Iva ridotta del 4%, prevista per i “gas per uso terapeutico” dal n. 32) della Tabella A, Parte II, del decreto Iva, è applicabile anche ai “gas medicinali”.
Ciò premesso, con l’interpello in esame l’istante chiede se anche i “gas dispositivi medici” (azoto liquido DM, carbonio diossido DM, miscele di gas DM; argon D,) dalla stessa prodotti e distribuiti, siano riconducibili ai “gas per uso terapeutico” e, quindi, agevolabili.
La società ritiene di sì, visto che lo scopo ultimo dei “gas Dm” coincide con quello dei “gas medicinali” che, a loro volta, appartengono alla famiglia dei gas terapeutici.
La finalità terapeutica dei prodotti in questione, precisa l’azienda rimandando ai chiarimenti forniti dal ministero della Salute al riguardo, è indicata dal fornitore nel momento in cui ne individuala la destinazione d’uso e appone il marchio Ce.
L’Agenzia evidenzia, con riferimento alle precisazioni fornite con la risoluzione n. 55/2010 ( vedi articolo “Gas medicinali = gas terapeutici e la bombola rimane con Iva al 4%”), che, a suo tempo, l’assimilazione tra “gas medicinali” (di per sé appartenenti alla categoria dei medicinali) e “gas a uso terapeutico” derivava dagli elementi istruttori di carattere tecnico forniti all’amministrazione finanziaria dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) interpellata in veste di autorità competente in materia.
Allo stesso modo, per stabilire se i “gas dispositivi medici” prodotti e distribuiti dall’istante possano rientrare nell’ambito della categoria dei gas agevolati a uso terapeutico del n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva, occorre una verifica tecnica sulla natura/finalità terapeutica degli stessi che, evidentemente, non è di competenza del Fisco né può essere attivata in sede di interpello (circolare n. 9/2016 e circolare n. 21/2022).
In definitiva, la ditta potrà applicare l’aliquota Iva del 4% ai gas Dm in questione soltanto se la loro riconducibilità ai gas terapeutici agevolabili è supportata da adeguati elementi tecnici.
Ultimi articoli
Attualità 26 Gennaio 2026
Modello redditi 2025 non presentato: ultima chiamata per i ritardatari
Regolarizzando entro il prossimo 29 gennaio è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso versando una sanzione pari a 25 euro, ossia un decimo di quella ordinaria È sfuggita la scadenza per presentare il modello Redditi 2025? C’è ancora margine per rimediare.
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.