16 Settembre 2022
Credito Imu per il turismo: autodichiarazioni dal 28 settembre
Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per la fruizione del credito d’imposta a sostegno del turismo, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2, introdotto dal decreto Ucraina (articolo 22 del Dl n. 21/2022), da utilizzare esclusivamente in compensazione. Domande dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.
Le novità in un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 settembre 2022 che approva anche il modello, con le relative istruzioni, per il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dal “Temporary Framework” (Sezioni 3.1 e 3.12).
La misura di favore, infatti, prevede che per beneficiare del credito d’imposta gli operatori debbano presentare all’Agenzia delle entrate, in modalità telematica, l’autodichiarazione che attesti l’esistenza dei presupposti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, che danno diritto all’agevolazione.
L’aiuto, inoltre, in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, era subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Il via libera da Bruxelles è arrivato il 21 giugno scorso con la decisione C(2022) 4363 final.
Imprese beneficiarie
Fra gli imprenditori del settore turistico beneficiari della misura di sostegno sono inclusi anche gli agriturismo, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, quelle del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Condizioni per accedere al bonus
Per la fruizione del credito d’imposta i proprietari devono essere anche i gestori delle attività e devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. L’impresa, inoltre, non deve risultare già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure, se è un’impresa di dimensione micro o piccola che a tale data era in difficoltà, non deve avere a suo carico procedure concorsuali per insolvenza. In sede di accoglimento dell’autodichiarazione sono verificati, fra l’altro, la categoria catastale D/2, la proprietà degli immobili in capo ai beneficiari, i versamenti Imu, Imi e Imis con F24 rispetto ai quali è determinato il credito d’imposta.
Invio dell’autodichiarazione
La finestra temporale per trasmettere l’autodichiarazione all’Agenzia, con il modello approvato oggi, va dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. In questo periodo è possibile inviare una nuova domanda in sostituzione della precedente o presentare una rinuncia al credito precedentemente richiesto.
L’invio telematico può essere effettuato direttamente dal contribuente oppure da un incaricato, seguendo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Dopo l’invio il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta, disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia. Entro 10 giorni, invece, una seconda ricevuta comunicherà ai richiedenti l’autorizzazione o il diniego al credito d’imposta. È necessario avere una partiva Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.
Fruizione del credito d’imposta
Deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite F24, a partire dal giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta di presentazione del modello. Per i crediti superiori a 150mila euro la fruizione è subordinata alle verifiche antimafia (Dlgs n. 159/2011). In caso di dati incompleti l’Agenzia richiederà l’integrazione delle informazioni.
Se l’importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il modello F24 è scartato.
Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo per l’utilizzo del bonus.
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