2 Agosto 2022
Risoluzione per mutuo consenso, la tassazione è proporzionale
Gli eredi di una promissaria acquirente, deceduta dopo aver versato la caparra per l’acquisto di un immobile, che hanno manifestato la volontà di non stipulare la compravendita e d’accordo con la promittente venditrice intendono risolvere il contratto per ricevere la restituzione dell’acconto, dovranno applicare sull’atto risolutivo l’imposta di registro in misura proporzionale. È la sintesi della risposta n. 403 del 2 agosto 2022.
L’Agenzia a sostegno della sua tesi ricorda le previsioni dell’articolo 28 del Dpr n. 131/1986, secondo cui nell’ambito di una risoluzione del contratto, ai fini fiscali bisogna distinguere il caso in cui è presente una clausola risolutiva espressa da quello in cui le parti optano per la risoluzione del medesimo contratto originario con un nuovo atto: nella prima ipotesi si applica l’imposta proporzionale solo se per lo scioglimento del vincolo contrattuale è previsto un corrispettivo (unica somma da tassare) altrimenti si applicherà il registro in misura fissa.
Se invece la risoluzione è regolamentata da apposito negozio è prevista sempre la tassazione in misura proporzionale da applicare alle prestazioni derivanti dalla risoluzione e in aggiunta, all’eventuale corrispettivo, se pattuito.
Anche la Cassazione, con l’ordinanza n. 24506/2018, ha precisato che il mutuo dissenso delle parti deve essere assoggettato all’imposta stabilita per il contratto base. In senso analogo, anche l’ordinanza della Suprema corte n. 5745/2018.
Nell’interpello in esame gli eredi della futura acquirente hanno manifestato, d’accordo con l’altra parte, la volontà di non procedere alla stipula mediante un apposito atto da sottoscrivere congiuntamente. Tale atto prevedeva che la somma di 50mila euro versata a titolo di caparra sarebbe stata restituita agli eredi.
L’Agenzia in conclusione, alla luce della normativa e della giurisprudenza delineate, ritiene che la fattispecie in esame rappresenti un caso disciplinato dall’articolo 28, comma 2, del Dpr 131/1986 e, di conseguenza, la restituzione dell’acconto versato in occasione del contratto preliminare sconti l’imposta di registro in misura proporzionale.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.