Normativa e prassi

13 Giugno 2022

Bonus imprese “gasivore”, un codice ad hoc per il primo trimestre 2022

È “6966” il codice tributo, istituito con la risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022, che le imprese gasivore dovranno indicare nel modello F24 per beneficiare del credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre del 2022. L’agevolazione, già prevista dal decreto “Sostegni-ter” nell’ambito delle misure adottate contro il caro prezzi generato dalla crisi ucraina, è stata estesa, anche se in misura ridotta, dal decreto “Aiuti” anche ai costi sostenuti nei primi tre mesi dell’anno (articolo 4, Dl n. 50/2022). Il bonus è riconosciuto per l’acquisto del gas, consumato in quel periodo, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici e spetta se il prezzo medio di riferimento dell’ultimo trimestre 2021 è aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019.

Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato obbligatoriamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2022, oppure ceduto, solo per intero, a terzi.

Detto ciò, debutta oggi, a tal fine, il codice tributo “6966”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. Il suo posto è nella sezione “Erario” della modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito già utilizzato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Un contributo analogo spetta anche per il secondo trimestre 2022, come previsto dall’articolo 5 del Dl n. 17/2022 (decreto “Energia”). L’Agenzia ricorda che in tal caso deve essere utilizzato il codice tributo “6962” già istituito con la risoluzione n. 18/2022 (vedi articolo “Un poker di codici tributo per imprese energivore e gasivore”).

Bonus imprese “gasivore”, un codice ad hoc per il primo trimestre 2022

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto