10 Giugno 2022
Bonus riqualificazione alberghi, istanze al Turismo dal 13 giugno
Dalle ore 12 del 13 alle ore 12 del 16 giugno, le imprese che gestiscono strutture ricettive turistico-alberghiere e che, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, hanno sostenuto spese per il miglioramento delle stesse, possono inviare al ministero del Turismo le richieste di accesso al credito d’imposta introdotto nel 2014 e riproposto dal decreto “Agosto”. Considerato il breve lasso temporale e che le risorse messe a disposizione dell’agevolazione ammontano a 380 milioni di euro (180 per il 2020 e 200 per il 2021) si tratta, in sostanza, di un click day, un’occasione da non perdere. L’annuncio è sul sito dello stesso ministero, il quale ha spostato i termini di apertura della piattaforma telematica, necessaria per la presentazione delle domande, dal 9 a 13 giugno.
Un vecchio credito ancora attuale
Per comprendere di quale beneficio stiamo parlando, ricordiamo che l’articolo 79 del Dl “Agosto” ha riproposto, con qualche modifica, l’agevolazione introdotta, per gli anni 2014-2016, dall’articolo 10 del Dl n. 83/2014 e reiterata, per il biennio 2017-2018, dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016, consistente in un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012. Si tratta, in particolare, delle strutture individuate dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 17 marzo scorso, attuativo della norma, vale a dire:
- gli alberghi, quali strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tali strutture devono essere composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere anche i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali
- gli agriturismi che svolgono le attività definite dalla legge n. 96/2006 e da pertinenti norme regionali
- gli stabilimenti termali (anche per la realizzazione di piscine)
- le strutture ricettive all’aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali
Il bonus è riconosciuto nella misura del 65% (anziché l’originario 30%) delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019; quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta del 2020 e del 2021. È utilizzabile soltanto in compensazione, tramite modello F24, e non è soggetto alla ripartizione in tre quote annuali di pari importo, prevista dal comma 3 della norma che l’ha istituito. Inoltre, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.
L’agevolazione in argomento spetta in relazione alle spese sostenute entro il 6 novembre – per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, acquisto di mobili e componenti d’arredo, e inoltre, per i soli stabilimenti termali, per la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali – perché, poi, è entrato in scena il nuovo credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del Pnrr (vedi articolo “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico”).
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura recettiva oggetto di intervento. L’importo totale delle spese eleggibili, si legge all’articolo 4 del richiamato decreto interministeriale, è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692,30 euro per ogni struttura ricettiva, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a 200mila euro, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal regime “de minimis” di cui al regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione europea e alla comunicazione della stessa Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.
Chi clicca prima è a metà dell’opera
Le risorse messe a disposizione del beneficio fiscale saranno assegnate, come stabilito dal Dm attuativo, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Ecco perché si parla di un click day.
Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle istanze il ministero del Turismo, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, comunicherà all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante.
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