Normativa e prassi

26 Maggio 2022

Prevalenza residenziale rispettata: aperta la strada al Superbonus

Il proprietario di un edificio composto da due unità abitative al primo piano, una pertinenza e due negozi al piano terra, che intende effettuare dei lavori di ristrutturazione finalizzati al consolidamento e miglioramento statico dell’intera unità, potrà accedere al Superbonus considerando che la superficie residenziale di mq 175,64, supera il tetto del 50% dei metri quadri complessivi (mq 294,28). In sintesi la prevalenza della porzione residenziale dello stabile rispetto a quella adibita ad uso ufficio, consente all’istante di accedere all’agevolazione. La spesa ammissibile sarà pari a 480mila euro, cioè 96.000 per ciascuna unità di cui si compone il fabbricato. Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta n. 306 del 26 maggio 2022.

L’Agenzia dopo aver ricordato la normativa e i documenti di prassi (fra cui la circolare n. 24/2020, la risoluzione n. 60/2020, la circolare n. 30/2020 e le numerose risposte agli interpelli disponibili sul sito dell’Agenzia) precisa, sulla base di quanto rappresentato dall’istante, che l’edificio può considerarsi a prevalenza residenziale in quanto la somma delle due abitazioni e della pertinenza è superiore alla superficie dei due negozi. La prevalenza della residenzialità comporta la fruizione del Supebonus, dovendosi escludere solo per le spese relative ad interventi “trainati” realizzati sulle singole unità non residenziali.

Nel caso di specie, pertanto, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla normativa e degli adempimenti previsti, l’Agenzia ritiene che l’istante unico proprietario dell’edificio possa fruire del Superbonus per le opere di intervento sismico nel limite massimo di 96mila euro moltiplicato per le cinque unità immobiliari che compongono il fabbricato di sua proprietà per un totale di 480mila euro.

Prevalenza residenziale rispettata: aperta la strada al Superbonus

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Integratori alimentari con Iva al 10%, serve la classificazione delle Dogane

L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1.

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Depositi fiscali e recupero Iva, che fare per il surplus d’imposta

L’azienda che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale, senza addebito Iva al momento della transizione, in base al regime introdotto dalla legge di bilancio 2018, e provvede al versamento cumulativo dell’imposta sulla stima delle estrazioni previste, recupera l’eventuale eccedenza Iva nei periodi successivi fino a esaurimento del credito.

Attualità 3 Maggio 2024

Attenzione allo “smishing”, falsi rimborsi che corrono via sms

È in circolazione una nuova forma di false comunicazioni dell’Agenzia delle entrate costruite ad arte da malintenzionati per acquisire illecitamente dei dati.

Attualità 2 Maggio 2024

Definizione agevolata dei pvc, modello fac-simile dell’Agenzia

A partire dai verbali emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto