13 Maggio 2022
Meccanismi transfrontalieri: nuovi chiarimenti dell’Agenzia
Dopo un periodo di consultazione pubblica (dal 28 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021) l’Agenzia delle entrate, ha messo nero su bianco, nella circolare n. 2/2021 (vedi articolo “Meccanismi transfrontalieri: le regole in versione definitiva”), i primi chiarimenti sui meccanismi transfrontalieri che fanno scattare l’obbligo di comunicazione. Il tutto finalizzato a una corretta e uniforme applicazione delle disposizioni che hanno recepito la direttiva comunitaria Dac6, vale a dire il Dlgs n. 100/2020 e il decreto Mef del 17 novembre dello stesso anno. Oggi, con una seconda circolare, la n. 12/2022, fornisce nuove precisazioni tratte dai contributi ricevuti, che per la loro specificità hanno richiesto una trattazione a parte.
Nel documento di prassi, con l’intento di rendere più chiara l’esposizione delle tematiche, i singoli paragrafi hanno lo stesso titolo di quelli organizzati nella prima circolare, risultando un’estensione dei relativi macro-argomenti, e il loro contenuto è organizzato secondo il modello “risposte a quesiti”.
Questi i macro-argomenti dove vanno a inserirsi le nuove precisazioni:
- Intermediari
- Meccanismo transfrontaliero: aspetti definitori
- Standard di conoscenza
- Riduzione d’imposta e criterio del vantaggio fiscale principale
- Termini di presentazione
- Profili sanzionatori
- Elementi oggetto di comunicazione
- Pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate
- Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di Scambio informazioni e la titolarità effettiva
- Beni Immateriali di difficile valutazione
- Trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività.
All’interno di ciascuno di essi una serie di quesiti con le rispettive risposte.
Tra queste, si distinguono quelle relative alla qualificazione di alcune attività svolte da intermediari finanziari ai fini dell’obbligo di comunicazione da parte del fornitore di servizi, quelle della rilevanza delle ritenute alla fonte per il calcolo del vantaggio fiscale e quelle connesse alla qualificazione degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) ai fini della definizione di imprese associate.
Riguardo al primo argomento, la circolare afferma un principio secondo il quale non è possibile escludere a priori alcuna attività ai fini della qualificazione di fornitore di servizi soggetto all’obbligo di comunicazione, dovendo il soggetto che la svolge effettuare sempre una analisi caso per caso volta a verificare la sussistenza o meno dei requisiti che delineano la figura del fornitore di servizi.
Sulla rilevanza delle ritenute in uscita, chiarisce che, nel caso di ritenute sui redditi pagati a soggetti esteri da parte di un contribuente italiano, il relativo carico fiscale può essere considerato nel calcolo del vantaggio fiscale.
In merito, poi, alla qualificazione degli Oicr, ai fini della definizione di imprese associate, l’interpretazione fornita dall’Agenzia è nel senso di escludere, dal concetto di impresa associata, gli Organismi di investimento collettivo del risparmio regolamentati, non potendosi configurare in capo agli stesi attività d’impresa. Tuttavia, l’amministrazione osserva che anche un Oicr potrebbe essere considerato parte di una associazione tra imprese, in caso di strumentalizzazione o utilizzo non fisiologico dello stesso.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.