Normativa e prassi

3 Maggio 2022

Aggio per la raccolta delle giocate: fuori dalla e- fattura

Le somme erogate dal bookmaker in favore dei Punti di Raccolta delle giocate, a titolo di compenso per i servizi resi, esenti da Iva per legge (ex articolo 10, primo comma, nn. 6 e 7) del decreto Iva), non sono soggette agli obblighi di fatturazione o di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
La conferma arriva con la risposta n. 242 del 3 maggio 2020, fornita a una società bookmaker nel settore delle scommesse sportive e dei giochi, la quale svolge la propria attività attraverso una rete di Punti di Raccolta dislocati sul territorio italiano.

Per i servizi resi da questi ultimi, l’istante eroga agli stessi dei corrispettivi (aggi) e, come si intuisce dalla premessa, chiede, nello specifico, di “individuare il regime Iva applicabile ai corrispettivi corrisposti ai Punti di Raccolta e in particolare definire se detti corrispettivi rientrano nei casi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura e dall’obbligo di certificazione previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e, quindi, tra le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019”. Secondo la società, gli importi in questione non dovrebbero sottostare all’obbligo.

L’Agenzia condivide l’opinione, così come ha fatto in occasione di un altro quesito dello stesso tenore (risposta n. 9/2020 – vedi articolo “Corrispettivi new slot e videolottery: no alla trasmissione telematica”), riepilogando la normativa di riferimento.  
In particolare, si sofferma sull’articolo 10, primo comma, del decreto Iva, il quale, tra l’altro, al:

  • n. 6) esenta dall’Iva, tra le altre, “le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (…) nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (…), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”
  • n. 7), dispensa dall’imposta anche “le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate”
  • n. 9) prevede, inoltre, l’applicazione del regime di esenzione per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni elencate nei numeri da 1) a 7).

Poi osserva che, con riferimento agli obblighi di certificazione di tali operazioni, mentre l’articolo 22 del decreto Iva consente di non emettere fattura solo per alcune operazioni, tra cui quelle del n. 7), escludendo, invece quelle indicate al n. 6), l’articolo 21 dello stesso decreto, nel disporre l’obbligo di fatturazione per alcune specifiche operazioni per le quali l’Iva non è comunque dovuta, le rimette in ballo. Questi corrispettivi, dunque, possono essere semplicemente annotati nell’apposito registro.
Le operazioni di cui al n. 7), inoltre, già escluse dall’obbligo di fatturazione, sono, altresì, esonerate da qualunque obbligo documentale, dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del Dpr n. 696/1996. Pertanto, anche i relativi corrispettivi possono solamente essere annotati.

In conclusione, salva una specifica richiesta del cliente, le operazioni di cui ai nn. 6) e 7) del primo comma dell’articolo 10 del decreto Iva, sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, disposti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del Dlgs n. 127/2015, fermo restando l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.

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