Attualità

28 Aprile 2022

Dichiarazioni Iva entro il 2 maggio, poi, scattano i tempi supplementari

È arrivato il momento di affrettarsi, se si vuole presentare la dichiarazione Iva 2022 senza penalità. I tempi regolamentari, iniziati lo scorso 1° febbraio (vedi articolo “Dichiarazione Iva: stagione al via, da oggi al 2 maggio e al 29 luglio”), infatti, scadono lunedì 2 maggio (quest’anno il termine di legge del 30 aprile cade di sabato). Due i modelli a disposizione – quello ordinario e quello base, più semplice – e due i software – quelli di compilazione e controllo – con le relative specifiche tecniche, per effettuare l’adempimento.

La dichiarazione, a cui sono tenuti tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, deve essere presentata esclusivamente online all’Agenzia delle entrate (articolo 8, comma 1, Dpr n. 322/1998), e può essere trasmessa direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato (articolo 3, comma 3, dello stesso Dpr). Per i gruppi societari, l’invio può essere effettuato da una qualsiasi società appartenente alla fiscal unit, mentre le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri soggetti incaricati.

La prova della presentazione della dichiarazione Iva è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. Si tratta di un messaggio immediato che conferma solo la ricezione del file. L’esito dell’elaborazione effettuata dall’Agenzia sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione arriva, in seguito, con una seconda comunicazione.

Per la presentazione del modello Iva/2022 devono essere utilizzati i codici attività desunti dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007, predisposta dall’Istat per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.

Entro lo stesso termine del 2 maggio, nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini” nel primo rigo del frontespizio, senza sanzioni. Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Opzioni e revoche nel quadro VO
La presentazione della dichiarazione Iva rappresenta anche l’adempimento per comunicare alcune opzioni tributarie applicate nel corso dell’anno precedente.
Per esempio, nel caso di opzione per il regime Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl n. 83/2012) il lavoratore autonomo può posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso. L’opzione, manifestata tramite comportamento concludente del contribuente, deve essere poi comunicata nel quadro VO della dichiarazione Iva per l’anno di prima applicazione e produce un vincolo di almeno tre anni. Trascorso il periodo minimo di permanenza l’opzione Iva per cassa resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da effettuare con le stesse modalità dell’adesione.

In generale, tutte le opzioni per i regimi “speciali” di determinazione dell’imposta sono manifestate mediante comportamento concludente e vincolano il soggetto passivo per un triennio (articoli 1 e 3, Dpr n. 442/1997) e, se non viene esercitata la revoca nel quadro VO, restano valide per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Tra le opzioni di maggiore rilevanza, da comunicare nella dichiarazione annuale Iva, vi sono, oltre a quella accennata:

  • la liquidazione trimestrale dell’imposta, per gli operatori individuati dall’articolo 7 del Dpr n. 542/1999, che nel 2020 hanno rispettato i previsti limiti per il volume d’affari (400mila euro per gli esercenti arti e professioni e le imprese di prestazioni di servizi e 700mila euro per tutte le altre attività)
  • la separazione delle attività, su base facoltativa (articolo 36, Dpr n. 633/1972)
  • il passaggio tra regimi speciali Iva.

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato a Redditi 2022. A tal proposito è prevista nel frontespizio del modello una specifica casella, la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO.

Come anticipato, la mancata presentazione della dichiarazione Iva nel termine del prossimo 2 maggio (quello ordinario sarebbe stato il 30 aprile, che però quest’anno cade di sabato) non preclude la possibilità di effettuare comunque l’adempimento, che potrà essere assolto nei successivi novanta giorni, cioè fino al 29 luglio, con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, da 250 a 2 mila euro. La violazione può essere sanata avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs. n. 472/1997) con il versamento della sanzione per omessa dichiarazione ridotta ad 1/10 del minimo. Oltre è omissione.

Dichiarazioni Iva entro il 2 maggio, poi, scattano i tempi supplementari

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