Normativa e prassi

3 Dicembre 2021

Forniture di gas metano i chiarimenti sulle agevolazioni

Per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas il “decreto Energia” ha previsto per il quarto trimestre del 2021 alcune agevolazioni, Con la circolare n. 17 del 3 dicembre 2021 si forniscono i chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota Iva al 5% ai consumi di gas metano impiegato “per usi civili e industriali”

La circolare fornisce chiarimenti in merito all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (“decreto Energia”) che introduce nuove agevolazioni per le forniture di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 (quarto trimestre), sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
La disciplina ordinaria trova comunque applicazione in relazione al gas metano somministrato fino al 30 settembre 2021 e per i periodi successivi al 1° gennaio 2022.

In particolare, il documento di prassi ha definito l’ambito di applicazione dell’agevolazione, specificando come l’aliquota Iva agevolata al 5% si applichi ai consumi di gas metano impiegato “per usi civili e industriali”, così come definiti dall’articolo 26, comma 1 del Testo unico delle accise (Tua).
La circolare fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla distinzione fra uso civile e uso industriale del gas naturale destinato alla combustione, secondo quanto previsto dall’articolo 26, commi 2, 3 e 4 del Tua.

La circolare ha chiarito che l’agevolazione non ricomprende la somministrazione di gas metano per finalità di autotrazione o per la produzione di energia elettrica.
È stato altresì precisato che le somministrazioni di gas metano esenti da accisa, nonché quelle assoggettate ad aliquota ridotta, accedono al beneficio in commento.

Il documento dell’Agenzia si è anche soffermato sulla diversa tipologia di trattamento nei casi di applicazione dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) e di scissione dei pagamenti (split payment).
Nel primo caso è opportuno evidenziare che la relativa disciplina si applica alle cessioni di gas metano ad un mero rivenditore, che acquisti il gas in tale veste, al fine della successiva rivendita dello stesso. Poiché, in tali ipotesi, il gas metano da esso acquistato non prevede immissione in consumo e che lo stesso venga utilizzato per combustione, non trova applicazione il beneficio in commento.
Nel secondo caso, invece, si rileva che la scissione dei pagamenti non incide sulla natura dell’uso che tali soggetti effettuano del gas metano; ne consegue, quindi che, il fornitore, ricorrendone i requisiti, emetterà fattura con applicazione dell’aliquota Iva del 5% e verserà direttamente all’Erario l’imposta dovuta sulla prestazione.
 

Forniture di gas metano i chiarimenti sulle agevolazioni

Ultimi articoli

Analisi e commenti 23 Gennaio 2026

Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato

Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto