12 Novembre 2021
Immatricolazione veicoli extra-Ue, idonea la documentazione doganale
Per l’immatricolazione di veicoli provenienti da Stati extra-Ue l’importatore deve presentare all’ufficio provinciale della motorizzazione civile la certificazione doganale che attesta l’assolvimento dell’Iva o l’utilizzazione della dichiarazione d’intento. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 778 del 12 novembre 2021, che fa il punto sulle diverse modalità di effettuazione dei versamenti e di documentazione da presentare per i beni di provenienza unionale e per quelli di provenienza estera, finalizzate a identificare, tramite la rilevazione delle informazioni di identificazione del veicolo, rispettivamente sul modello di pagamento F24 e sulla bolletta o sul certificato doganale, la corrispondenza univoca tra l’imposta e il veicolo cui la stessa si riferisce.
Il chiarimento è chiesto da una società che svolge attività di commercio all’ingrosso, di importazione di mezzi di trasporto nuovi e usati e di parti di ricambio. In particolare, il quesito riguarda la corretta modalità di assolvimento dell’Iva da parte dell’istante ai fini dell’immatricolazione per la circolazione dei beni importati e, quindi, di provenienza extra-Ue, in Italia.
Secondo la Motorizzazione civile l’istante dovrebbe effettuare il versamento dell’Iva tramite “F24 immatricolazione auto UE”.
La società ritiene, invece, che le modalità di assolvimento dell’imposta siano diverse per vetture di provenienza intracomunitaria o non comunitaria. Nello specifico, sostiene che:
- per l’immatricolazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, l’Iva debba essere versata tramite “F24 immatricolazione auto UE” recante il numero di telaio e l’ammontare dell’imposta assolta in occasione della prima cessione interna
- per l’immatricolazione di veicoli importati, debba invece essere prodotta la certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’imposta o l’utilizzazione della dichiarazione d’intento.
La contribuente chiede quale sia il comportamento corretto precisando che il caso oggetto dell’interpello è “incidentalmente connesso” all’applicazione della disciplina dei depositi Iva (articolo 50-bis del Dl n. 331/1993) e al fatto che i veicoli commercializzati possano essere sia nuovi che usati.
L’Agenzia concorda con l’istante e, fornendo il consueto quadro normativo, ricorda, che, a proposito dell’importazione dei mezzi di trasporto oggetto dell’interpello, l’articolo 1 comma 10, del Dl n. 262/2006 recita che la loro immatricolazione “è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e contenente il riferimento all’eventuale utilizzazione, da parte dell’importatore, della facoltà prevista dall’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti“.
Le Entrate confermano che la documentazione da produrre a dimostrazione dell’assolvimento degli adempimenti Iva è differenziata per i beni acquistati all’interno o all’esterno dell’Unione europea. In particolare, la presentazione del modello F24 con elementi identificativi (“F24 immatricolazione auto UE“) in relazione all’Iva assolta sulla prima cessione interna del bene, è prevista esclusivamente per gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi o usati (risoluzione n. 344/2008).
Diversa è la procedura per l’immatricolazione di veicoli di provenienza extra-Ue. In tal caso, è la documentazione doganale da considerare idonea alla univoca identificazione del veicolo e dell’Iva assolta al momento della sua importazione. I dati da presentare consistono nella bolletta doganale oppure, se questa è unica per più automezzi, il certificato doganale in bollo da dove risultino corrisposti i diritti di confine e, se indicati, fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d’uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo.
Inoltre, nella suddetta documentazione, è possibile indicare l’esercizio della facoltà di importare senza applicazione dell’Iva prevista per gli esportatori abituali (articolo8, comma 2, decreto Iva).
Il fine, sia per le operazioni unionale che extra-Ue, è assicurare la corrispondenza univoca tra l’imposta versata e il bene a cui si riferisce.
Riguardo all’altra questione menzionata dalla società relativa all’applicazione della disciplina dei depositi Iva, l’Agenzia chiarisce, parlando sempre di beni importati, che la documentazione necessaria per l’immatricolazione prevede informazioni relative all’immissione in libera pratica senza applicazione dell’Iva, all’identificazione del veicolo, alle attività di introduzione nel deposito, alle eventuali cessioni avvenute all’interno del deposito, correlata univocamente alla documentazione idonea a provare il corretto adempimento delle operazione relative all’estrazione.
Il documento di prassi ricorda, dettagliatamente, quali sono le operazioni, che secondo la disciplina dei depositi Iva possono essere effettuate senza il pagamento dell’Iva (articolo 50-bis, Dl n. 331/1993). Precisa poi che il versamento dell’imposta, in caso di estrazione dai depositi di beni importati, può essere effettuato secondo meccanismo del reverse charge solo nell’ipotesi di presentazione di valida garanzia come detta la legge e nei casi previsti con decreto ministeriale
In mancanza di tali condizioni l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di questo dal gestore del deposito tramite modello F24, secondo le modalità e le regole previste dal comma 6 dell’articolo 50-bis del Dl n. 331/1993.
In definitiva, in base a tale norma, in caso di immatricolazione successiva all’estrazione la documentazione da produrre dovrà attestare l’avvenuto versamento dell’Iva con F24 Elide ovvero dovrà contenere, oltre alla autofattura o alla fattura integrata, la documentazione relativa all’estrazione, che attesti la produzione della garanzia richiesta per l’applicazione dell’imposta secondo le modalità previste dall’articolo 17, secondo comma, del decreto Iva.
L’Agenzia conclude precisando che la disciplina descritta è valida sia per i veicoli nuovi che usati, mentre non va applicata per gli acquisti intracomunitari e le importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione.
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