11 Novembre 2021
Neo-centri di accoglienza migranti con aliquota Iva ridotta al 10%
Ai corrispettivi versati per la costruzione delle strutture di accoglienza dei migranti e richiedenti asilo in Italia, tramite gara di appalto, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per la realizzazione di immobili destinati a finalità sociali-collettive. L’elenco tassativo degli edifici agevolabili presente nella norma di riferimento non è infatti tassativo. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 768 del 10 novembre 2021.
Un ente impegnato nell’accoglienza di migranti e nella gestione delle procedure riguardanti le richieste di asilo e i rimpatri, chiede se può usufruire dell’Iva agevolata del 10%, prevista per la costruzione di edifici destinati a finalità sociali-collettive, in relazione alla realizzazione ex novo o al recupero edilizio di immobili da destinare allo svolgimento dell’attività svolta. In particolare si tratterebbe di centri di primo soccorso e accoglienza, ossia hotspot (Cpsa), di prima accoglienza (Cpa) e di permanenza per i rimpatri (Cpr).
I lavori sarebbero assegnati dagli organi territoriali tramite procedure di gara, stipulando con gli operatori designati appositi contratti aventi per oggetto la realizzazione di strutture rispondenti alle esigenze e alle finalità di interesse collettivo perseguite.
Il regime richiamato dall’istante è disciplinato dall’articolo 127-septies, parte terza, tabella A allegata al decreto Iva (Dpr n. 633/1972) e riguarda, tra l’altro, determinate opere di urbanizzazione primaria e secondari previste dall’articolo 127-quinques dello decreto, che a sua volta rimanda all’articolo 2, comma secondo, del Regio decreto n. 1094/1938. Secondo quest’ultimo, il trattamento Iva agevolato previsto per gli edifici assimilabili alle abitazioni può essere applicato anche a scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili.
Non si tratta, tuttavia, in virtù della locuzione “e simili“, di un elenco tassativo degli edifici, come ha precisato la circolare n. 1/1994 riprendendo, in pratica, quanto già affermato con la precedente circolare n. 14/1981. La circolare n. 1/1994 ha chiarito che ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono rilevanti gli scopi per cui sono utilizzate le strutture (istruzione, cura, assistenza e beneficenza). Stessa linea anche per la Cassazione, che dà importanza alle finalità di interesse collettivo perseguite attraverso l’attività svolta negli immobili (sentenza n. 3503/1972).
La circolare richiamata ha anche specificato che l’interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell’edificio come risultano al momento di effettuazione dell’operazione (risoluzione n. 243/2008).
I centri che intende realizzare l’ente, a prescindere dalla loro funzione, sono destinati ad accogliere e a prestare assistenza e supporto ai migranti senza alcun mezzo di sostentamento e per un tempo sufficiente affinché possano acquisire la necessaria autonomia, in attesa di trovare una soddisfacente collocazione e chiedere asilo in Italia o consentire l’esecuzione del provvedimento di espulsione per i soggetti migranti giunti in modo irregolare o senza i requisiti per beneficiare del diritto d’asilo.
Le nuove strutture da realizzare, secondo quanto descritto nell’interpello, risultano quindi funzionali all’attività di assistenza e in conformità con gli obiettivi di interesse collettivo delineati dalla Cassazione. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, ai corrispettivi versati dall’istante alle imprese che eseguiranno i lavori a seguito dei contratti d’appalto, potrà essere applicata l’aliquota ridotta del 10% come richiesto dall’istante.
Per quanto riguarda l’applicazione della stessa aliquota agli interventi di recupero di strutture analoghe già esistenti, l’Agenzia precisa che è necessario identificare e qualificare correttamente gli interventi che si intendono realizzare. Il trattamento di favore riguarda, infatti, soltanto i lavori previsti all’articolo 31, lettere c) d) ed e) della legge n. 457/1978, che consistono, rispettivamente, in opere di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
La disposizione è stata inserita nel Testo unico dell’edilizia (articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), Dpr n. 380/2001) ed è a questo che occorre fare riferimento per valutare se l’agevolazione è applicabile oppure no.
L’aliquota del 10% è in ogni caso applicabile, ricorda infine l’Agenzia, facendo riferimento ancora alla circolare n. 1/1994, a prescindere dalla tipologia di immobile recuperato.
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