3 Novembre 2021
Bonus produzioni musicali. In Gazzetta le istruzioni
Individuate le disposizioni applicative dell’agevolazione legata alla promozione e alla realizzazione di opere sonore, sia realizzate in studio sia eseguite in pubblico. Definizione di opera e impresa, termini per l’invio dell’istanza, misura del credito e spese ammissibili, tutto nel decreto 13 agosto 2021 del ministero della Cultura, emesso di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato ieri, 2 novembre 2021, in Gazzetta Ufficiale.
Il credito d’imposta
Il decreto fa riferimento all’attribuzione del credito d’imposta istituito per il 2014, 2015 e 2016 con l’articolo 7, comma 1, del Dl n. 91/2013 e rinnovato con l’articolo 80, comma 6-bis del Dl n. 104/2020. Sull’incentivo, inoltre, è intervenuto l’articolo 5, comma 4-bis, del Dl n. 137/2020 che detta le ultime specifiche sui limiti di erogazione del bonus. L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 30% delle spese sostenute per le attività disviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni audio e video musicali ed è fruibile esclusivamente in compensazione attraverso l’utilizzo del modello F24.
Gli importi
Il beneficio è riconosciuto per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, per tre anni, nel limite di spesa di 5 milioni annui, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile in ciascun periodo d’imposta.
Per ciascuna opera prodotta è riconosciuta una spesa massima di 250mila euro su cui calcolare la detrazione che, quindi, non potrà essere superiore a 75mila euro per ogni produzione o organizzazione. Per ciascuna impresa di produzione è stabilito anche un limite massimo del beneficio complessivo riconoscibile, che ammonta a 800mila euro nei tre anni.
Le opere e i beneficiari
Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e quelle produttrici e/o organizzatrici di musica dal vivo, possono produrre domanda per l’accesso al credito il credito se:
- risultano esistenti da almeno un anno al momento della richiesta
- nell’oggetto sociale è citata la produzione in forma continuativa e strutturale di fonogrammi
- hanno tra i propri codici Ateco il n. 5920.
Attenzione alla definizione di “opera”: con questo termine, per quanto attinente al decreto, si identifica una registrazione su supporto fisico o digitale composta da almeno otto brani, inediti e diversi tra loro, oppure da uno o più brani della durata complessiva di almeno 35 minuti. È consentito anche l’inserimento nell’opera di brani già editi ma pubblicati in maniera rielaborata (le cover), che però non devono superare il 20% del numero dei brani o della durata complessiva dell’opera.
L’istanza
La richiesta per l’ammissione al credito d’imposta (corredata da idonea documentazione delle spese sostenute) va presentata al ministero della Cultura tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui l’impresa ha sopportato le spese, con modalità da definire con provvedimento del direttore generale Cinema e audiovisivo del Mic.
Per ogni opera la richiesta di ammissione al credito, che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve riportare:
- la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione
- il costo complessivo sostenuto per la realizzazione e l’ammontare delle spese eleggibili
- l’effettiva attestazione delle spese sostenute
- il credito d’imposta spettante.
Per completare la validità dell’istanza va inserita la documentazione che prova la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in almeno 1.000 copie o, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a: 1.000 copie per opere in dowload e 1.300.000 accessi streaming on demand.
Il credito è fruibile esclusivamente tramite i servizi telematici mesi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Mic, se non si vuole vedere scartata l’operazione di versamento.
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